Direttore sanitario unico, ma chi controlla e quali sono le sanzioni ed il ruolo dell’Ordine?
(da Odontoiatria33) Dal 29 agosto sono in vigore le norme contenute nella Legge sulla Concorrenza, tra queste l’obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di nominare un direttore sanitario unico iscritto all’Albo degli odontoiatri. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico -specifica la legge- “ove il direttore sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica (iscrizione Albo odontoiatri), dovrà essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all’Albo degli odontoiatri”. La mancata osservanza della norma comporterà “la sospensione delle attività della struttura”, un successivo decreto che doveva essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge (29 agosto) avrebbe dovuto definire le modalità di applicazione della sanzione, per esempio per quanti giorni deve rimanere chiusa la struttura. Ma il problema non è tanto nel fatto che manchino le modalità di applicazione della sanzione, comunque già oggi se viene “scoperto” che il direttore sanitario opera in più strutture scatta la sospensione dell’autorizzazione. Molto probabilmente, dopo aver dimostrato di essersi messa in regola, la struttura odontoiatrica può riaprire. Il problema è come venga verificata l’applicabilità della norma. Le strutture odontoiatriche presenti sul territorio italiano (circa 5mila come aveva rilevato una inchiesta di Odontoaitria33) sono in regola? Abbiamo verificato dai siti ufficiali delle principali catene presenti sul territorio italiano: DentalPro, Caredent, Vitaldent. Se sui siti dei primi due marchi, per ogni clinica presente sul territorio italiano, vengono indicati i nomi dei direttori sanitari (tutti diversi), per Vitaldent non è possibile conoscere le caratteriste delle singole strutture. E la cosa si complica se si cerca indistintamente la parole “cliniche dentali”, molti dei siti evidenziati da Google non indicano il nome del direttore sanitario. Poi chi controlla, chi verifica che il tale iscritto all’Albo non abbia assunto più di una direzione sanitaria (magari all’insaputa della struttura che lo ha nominato), quale ruolo ha l’Ordine? L’articolo 69 del Codice di deontologia medica indica che “Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi“.
Ma questo avviene? “Alcuni iscritti segnalano al proprio Ordine di competenza di aver accettato la direzione sanitaria nella determinata struttura odontoiatrica, ma capisce bene che per un Ordine provinciale è impossibile sapere se tutti lo fanno”, dice ad Odontoiatria33 il presidente nazionale CAO Raffele Iandolo .
Per il presidente CAO manca una norma di legge che obblighi chiaramente l’iscritto a comunicare l’assunzione dell’incarico al proprio Ordine e istituisca un registro pubblico tenuto dalle CAO provinciali in cui venga indicato il nome del direttore sanitario per la singola struttura. “Se però si scopre che l’iscritto ha assunto una direzione sanitaria senza comunicarla questo è già oggi passibile di sanzione disciplinare”, ricorda Iandolo. “Un registro ad hoc pubblico -spiega il presidente CAO- sarebbe utile anche per i cittadini che potrebbero conoscere il nome del direttore sanitario della struttura dove si recano”. Ma il presidente Iandolo evidenza come non sia sufficiente che la comunicazione dell’assunzione della direzione sanitaria avvenga presso l’Ordine in cui è iscritto ma deve essere comunicata anche all’Ordine competente per territorialità, dove l’iscritto esercita e dove la struttura è ubicata. “Molto spesso -dice Iandolo- ci siamo trovati di fronte iscritti che avevano assunto incarichi di direzione sanitaria non solo fuori provincia ma addirittura fuori regione e poi”, continua, “si deve prevedere anche un controllo sull’ orario in cui il direttore sanitario sta in studio. Deve essere presente per verificare che tutto si svolga correttamente, non si può assumere una direzione sanitaria e poi andarci una volta al mese”. “Queste richieste le porteremo al Ministero della Salute chiedendo di inserirle non solo nei decreti attuativi previsti per l’applicazione della Legge Lorenzin ma anche in quello previsto dalla Legge sulla Concorrenza”, assicura Iandolo.