Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps

(da DottNet)  Come è noto in caso di ricovero ospedaliero l’INPS eroga ai lavoratori  subordinati  e parasubordinati  una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre icertificati piu ideoni  redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera .  L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) e che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:

– in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,

– in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.

L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l’INPS (http://www.dottnet.it/file/93922/inps/)    fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso  senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera.  Questo si può verificare spesso per due motivi :

– necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea

– mancanza di posti letto adeguati.

Anche in questi casi, raccomanda l’Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna  per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero.  L’Inps precisa quindi che :

– Nel caso  per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l’ospitalità notturna ” il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro – nei casi di  anticipazione della prestazione – ulteriore  documentazione  risulti la  permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

– Nel caso l’azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.

A questo proposito l’INPS precisa ulteriormente che ,”mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale –  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.  Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potrà anche  eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.