Biotestamento, dal Ministero della Salute le indicazioni per i medici
(da DottNet) Arrivano le indicazioni ‘operative’ del ministero della Salute per effettuare il Testamento biologico: sono stati infatti pubblicati sul sito del dicastero (http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp) tutti i chiarimenti, una sorta di vademecum, indirizzati ai cittadini che vogliano compilare le proprie Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). Chiarimenti per i quali la legge sul Biotestamento, approvata lo scorso dicembre, prevedeva una scadenza entro l’1 aprile per la pubblicazione. La legge sul Biotestamento regolamenta le scelte sul fine vita, stabilendo che in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ci sia la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, inclusi l’alimentazione e l’idratazione artificiali. Inoltre, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati, e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Possono fare le DAT tutte le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere. La redazione delle DAT, afferma il ministero, può avvenire in diverse forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito. Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT. La Legge di bilancio 2018 ha inoltre stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione di una Banca dati nazionale delle DAT, che sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. La Legge 219 prevede anche la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario e stabilisce che le Dichiarazioni possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o se sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.