Quando la difettosa tenuta della cartella pregiudica il medico
(da Doctor33) La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente cui anzi -in ossequio al principio di vicinanza della prova- è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. È evidente come nell’operazione in esame (tiroidectomia) centralità per la correttezza della procedura esecutiva risiedeva proprio nell’individuazione in sede ed isolamento dei nervi laringei prima della eradicazione della ghiandola tiroidea, e ciò proprio al fine di scongiurare quel rischio seppur minimo (2%) di lesione delle corde vocali infatti occorsa. Di tale preliminare e imprescindibile attività da effettuarsi dopo l’incisione e prima della escissione, nella cartella clinica non vi è traccia sebbene come indicato dal Ctu sia prassi per gli operatori fornirne indicazione nella descrizione di intervento. Al contrario nella scheda di intervento viene riportata dal chirurgo la incisione, la repertazione e la eradicazione, senza alcuna descrizione della ricerca/individuazione dei nervi e isolamento degli stessi. Questa grave omissione descrittiva non consente affatto di ritenere che tale procedura sia stata invece eseguita tanto che è effettivamente occorso il rischio della lesione. Come poi chiarito dal Ctu il mancato isolamento dei nervi determina un aumento del rischio di lesione (20%), pericolo che non può certamente gravare sul paziente. (Avv.Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)