Intramoenia, quando si profila il rischio di peculato per libera professione abusiva. La sentenza
(da Doctor33) È reo di peculato il medico ospedaliero che dice di visitare in libera professione -intramuraria- ma lo fa all’oscuro dell’ente e tiene per sé tutto il compenso senza indirizzare il paziente al corretto pagamento della prestazione. Il reato – all’articolo 314 del codice penale – punisce con la reclusione i pubblici ufficiali che, disponendo di denaro altrui per via del loro servizio, se ne approprino. La Cassazione Penale con sentenza 25976/2018 punisce un cardiologo che, condannato in appello a due anni con la condizionale, aveva ricorso in sede straordinaria dopo che un’altra sentenza di Cassazione (la 35219/17) aveva confermato la condanna tranne l’interdizione dai pubblici uffici. Il ricorso straordinario (ex articolo 625 bis del codice di procedura penale) si fa in cassazione per sentenze della stessa Corte che presenterebbero errori; il medico lamentava “errori percettivi” che avrebbero esercitato “influenza decisiva sul processo decisorio”.
Il merito della condanna era peraltro caratterizzato: in sei occasioni il medico si era appropriato del corrispettivo pagato dai pazienti per prestazioni da lui effettuate in ospedale. Ciò era stato fatto con i vertici del nosocomio all’oscuro: le prestazioni non erano state pagate correttamente alla cassa dell’ente, erano prive della trattenuta del 52% per l’azienda e di fattura. In Cassazione la prima volta, la difesa aveva sostenuto che il peculato non vi fosse. Il professionista esercitava abusivamente: non essendo stato autorizzato dall’ospedale a effettuare le prestazioni che gli erano state pagate, avrebbe ricevuto dai pazienti i soldi a titolo di onorario per una prestazione espletata illegittimamente. In parole povere, sarebbe stato “neutro” rispetto a un ipotetico danneggiamento alla struttura che non sapeva del suo agire. La Cassazione aveva replicato che per configurarsi peculato non è necessaria la presenza o assenza di autorizzazione al medico ad esercitare nelle sue mura. È sufficiente che il medico sia trovato là con in mano un corrispettivo pagato da un paziente in modo improprio. Infatti, il paziente, per il solo fatto di trovarsi in un ospedale, con quello ha instaurato un rapporto contrattuale di cura e non con il medico.
Il medico ha cercato di dimostrare che il suo esercizio non era continuativo e che aveva avvisato più volte l’ospedale del suo operare, dunque la struttura non era all’oscuro. I giudici di cassazione sottolineano la correttezza della sentenza precedente. “Non si è in presenza di un errore di fatto (motivo per il ricorso straordinario ndr) quando non risulti dovuto a una vera e propria svista materiale o a una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea decisione”. In realtà, oltre al fatto che l’ospedale ignorava che il ricorrente svolgesse attività intramoenia in epoca precedente al 21 febbraio 2008, nel percorso argomentativo avallato dalla sentenza di Cassazione in questione si tiene conto di tutta una serie di elementi probatori: intercettazioni ambientali nello studio del medico, pedinamenti dei pazienti, dichiarazioni di questi ultimi e controlli alle casse. La Cassazione spiega infine che, a dispetto della tesi da lui sostenuta, il medico “visitando presso le strutture ospedaliere numerosi pazienti e percependone i compensi che poi ha indebitamente trattenuto senza versare all’ospedale le quote di spettanza” ha esercitato libera professione “meramente interna e allargata”, palesemente in rotta con i dispositivi di legge. Il ricorso del camice è dunque manifestamente infondato, inammissibile, e il medico dovrà pagare 2 mila euro di spese legali.