Cancellazione da albo medici per morosità nel pagamento dei contributi obbligatori

(da Doctor33)   La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto. Ne deriva che, ferma l’inesistenza di un diritto di azione per il pagamento del compenso in capo chi abbia esercitato un’attività professionale condizionata all’iscrizione in appositi albi senza averne titolo, nel caso in cui il requisito dell’iscrizione venga meno in corso di rapporto, il professionista avrà diritto al compenso e al recupero delle spese sostenute fino alla perdita del titolo, ma non oltre.   In caso diverso, infatti, e quindi ove il lavoratore non più iscritto all’albo possa pretendere di essere compensato per l’attività svolta dopo la perdita del requisito necessario dell’iscrizione nell’albo professionale, risulterebbe contraddetto il principio generale di cui al primo comma della norma e deprivato di un suo contenuto essenziale il divieto assoluto (anche penalmente presidiato) di esercizio delle professioni ordinistiche in difetto di iscrizione negli appositi albi. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)