L’odontoiatra, per la prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie assume una obbligazione di mezzi

(da Doctor33)   La condotta colposa del responsabile e il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono, infatti, l’oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, cosicché la sussistenza della prima non comporta, di per sé, la dimostrazione del secondo e viceversa; e per il principio di “vicinanza della prova”, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla, al danneggiato spetta l’onere di allegare la condotta colposa e di provare il nesso di causa tra questa e il danno, mentre al professionista l’onere di fornire la prova “positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento.   Detta regola vale senz’altro anche nei confronti dell’odontoiatra, che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari ecc., e che, al pari di ogni altro medico-chirurgo, assume nei confronti del paziente in cura un’obbligazione di mezzi e giammai di risultato. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)