Colpa medica, prima riscontrare l’esistenza di un nesso eziologico

(da Doctor33)   Deve ritenersi necessario scindere il momento della verifica della relazione eziologica tra la condotta e l’evento, da un lato, e la verifica dell’evitabilità del fatto lesivo e/o dell’inadempimento ad opera della condotta diligente o perita esigibile nella data situazione concreta. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l’esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa.    È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l’evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all’accertamento del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. (Avv. Ennio Grassini –www.diritttosanitario.net)