Gli elementi costitutivi del mobbing secondo la giurisprudenza amministrativa
(da Doctor33) Affinché possa configurarsi la fattispecie del mobbing devono ricorrere una pluralità di elementi costitutivi, ovverosia: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)