Congedo per malattia in assenza di certificazione le visite di controllo non rientrano nell’assenza

(da Doctor33)    Si considera malattia tutelabile l’alterazione dello stato di salute (“infermità”) che abbia come conseguenza un’assoluta o parziale incapacità al lavoro, e la tutela va riferita ad ogni fase del fenomeno morboso, dalla manifestazione iniziale dell’evento alla cura dello stesso (esempio: ricoveri ospedalieri svincolati dall’esistenza di uno stato patologico o predisposti per accertamenti diagnostici o per esami di laboratorio necessari per la cura di una patologia). Oltre alla malattia comune sono considerati eventi protetti l’interruzione di gravidanza (art. 19 d.lvo 151/2001, risp. Interpello ministro lavoro 19.8.2008, n. 132), le esigenze profilattiche (Circ. I.n.p.s. n.134381/1981), i ricoveri giornalieri in luoghi di cura (Circ. I.n.p.s. n. 136/2003), i ricoveri per donazione di organi ( Circ. I.n.p.s. n. 192/1996), la chirurgia estetica (e nei liti di cui Circ. I.n.p.s. 63/1991). Ciò premesso, le visite di controllo per patologia ipertensiva, per le quali non sia stata attivata la procedura di cui all’art. 55 septies, comma 2, TUPI (comunicazione e certificazione dell’assenza) non possono rientrare nel congedo per malattia. (avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)