Queste le regole da seguire per una informazione sanitaria corretta. La CAO “rilascia” le Raccomandazioni

Su esplicita richiesta del nostro Presidente CAO Dott. Paolo Paganelli pubblichiamo questa notizia, corredandola con il documento integrale approvato della CAO nazionale in tema di norme corrette di pubblicità ed informazione sanitaria. Invitiamo tutti i nostri iscritti a leggere attentamente il testo e tenerne conto nella loro attività professionale

(da Odontoiatria33)   La CAO Nazionale ha approvato e reso pubbliche, inviandole ai presidenti provinciali CAO, le “raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio informativo in odontoiatria”.  “Il lavoro nasce dopo un percorso di confronto che ha coinvolto le CAO provinciali culminato con la discussione di una bozza di documento avvenuta durante l’Assemblea CAO de L’Aquila dello scorso giugno”, dice ad Odontoiatria33 Raffele Iandolo. “Compito della CAO Nazionale, nell’ambito della funzione di coordinamento ed indirizzo, è stato quello di elaborare e sintetizzare quanto indicato approvando il documento di oggi”.   Le Raccomandazioni hanno lo scopo dichiarato di essere una guida per i presidenti CAO nell’interpretare le norme che interessano la pubblicità e l’informazione sanitaria fermo restando, sottolinea Iandolo, la piena autonomia delle Commissioni di Albo provinciali.“Abbiamo cercato di inserire tutte quelle considerazioni e valutazioni che, a nostro parere, risultino supportate dalla normativa e sostenibili nei vari gradi di un eventuale giudizio”, dice il presidente nazionale CAO chiarendo che “sono stati esclusi, se non sorretti dalle norme, le opinioni personali e gli auspici seppure condivisi”.  “Il punto di riferimento nella individuazione dell’oggetto dell’informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la salute del cittadino e la sicurezza delle cure, nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione odontoiatrica, spesso compromessi da messaggi pubblicitari puramente commerciali che sviliscono inevitabilmente il valore della prestazione professionale”.   Nel documento viene ricordato che se il messaggio viene promosso a livello nazionale, le singole CAO “hanno comunque il compito di individuare i direttori sanitari responsabili iscritti ai loro Albi allo scopo di valutarne la rispondenza alla normativa”. Chiarendo che le raccomandazioni indicate saranno oggetto di aggiornamenti e perfezionamenti nel tempo, viene ricordato come “i contenuti e le caratteristiche del messaggio informativo consentito vanno riferiti a tutte le modalità di diffusione: audiovisivi, cartellonistica, affissioni, social media e web, inserzioni, volantini, ecc”.  Sul tema “leggi”, viene ricordato come le recenti norme approvate con la legge di Bilancio rappresentano un “intervento legislativo ad integrazione del dettato di legge previgente in materia di informazione sanitaria, al fine di definirne meglio i limiti riguardanti le professioni regolamentate e di riaffermare in modo inequivoco il ruolo degli Ordini” che però, viene chiarito, “non comporta, né esplicitamente né implicitamente, l’abrogazione del precedente quadro normativo che anzi rientra armonicamente nella disciplina normativa in oggetto”. Queste le norme attualmente in vigore che regolamentano la pubblicità e l’informazione sanitaria:

– Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69

– Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9

– Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21

– Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2

– Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4

– Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536.

Cosa può contenere il messaggio:

Titoli professionali e specializzazioni

Informazioni sull’attività professionale

Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio

Onorario delle prestazioni

Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico.

Come deve essere il messaggio:

Veritiero

Trasparente

Corretto

Funzionale all’oggetto

Non promozionale

Non suggestivo

Non equivoco

Non ingannevole

Non denigratorio

Le raccomandazioni si completano, poi, con un glossario in cui viene chiarito cosa si deve intendere, per esempio, per messaggio promozionale o suggestivo, le caratteristiche del servizio offerto dallo studio, i titoli di specializzazione oggetto d’informazione e l’informazione veritiera, corretta, informativa, funzionale all’oggetto, veritiera, ingannevole e denigratoria.  Infine la CAO entra nel merito del messaggio chiarendo la propria posizione sulle questioni che in questi anni sono state oggetto di contenzioso.

Prestazione gratuita: il professionista può sempre prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela e deve essere chiaro che la prestazione gratuita e formule equivalenti (es. visita senza impegno) risultano non consentite nel momento in cui vengono pubblicizzate. Visita odontoiatrica:deve essere considerata una fase di fondamentale importanza nell’iter diagnostico-terapeutico. Pertanto, pubblicizzarne la gratuità o riferirla ad un impegno economico o ad un preventivo-spesa (ad es. “visita senza impegno”) risulta elemento affatto promozionale e quindi vietato.

Open day: è consentito, purchè limitato a presentare l’attività e i servizi offerti, senza pubblicizzazione di marchi o aziende.

Marchi commerciali (es. impianti, elettromedicali, metodiche ortodontiche): il loro uso è vietato in ogni caso.

Clinica: in mancanza di complessità di mezzi o di organizzazione (es. presenza di posti letto ovvero effettuazione di prestazioni sanitarie complesse) l’utilizzo del termine risulta ingannevole e non veritiero, in particolare quando l’attività svolta sia meramente replicativa della professione odontoiatrica.

Leggi le raccomandazioni CAO complete qui