Certificato medico senza visita

(da Fnomceo.it  – Autore: Marcello Fontana – Ufficio Legislativo FNOMCeO )   Cassazione Penale sentenza n. 45146/19 – Certificato medico senza visita – Responsabilità del medico – Falso ideologico – “Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva delp.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica”.  Leggi la sentenza completa al LINK

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