Aggiornamento del Documento “Tariffe Indicate 2019”

Facendo seguito alla risposta ad un interpello in data 2 settembre 2019, la Agenzia delle Entrate nazionale ha chiesto retroattivamente ad autoscuole e cittadini l’IVA sulle lezioni, esimendoli solo dalle sanzioni per aver agito in base a disposizioni (rivelatesi a posteriori erronee) impartite dall’Amministrazione stessa tra il 2004 e il 2005 (vedi documento ufficiale qui)

E’ noto da tempo che la normativa europea in ogni suo dispositivo e sentenza ribadisce il principio generale che tutte le operazioni nella UE sono soggette ad IVA e che le situazioni di non applicazione devono essere eccezionali. In conseguenza, si deve desumere che non è più valido il concetto della “tutela della salute collettiva” che fino ad ora permetteva la non applicazione dell’IVA sulle certificazioni di tipo anamnestico, in precedenza ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate fino al Settembre u.s.  Inoltre si deve considerare che la maggior parte di tali certificazioni sono quasi sempre finalizzate ad un lavoro o ad un guadagno attraverso la attività che esse permettono, e questo le fa assoggettare ad IVA ai sensi della normativa UE vigente. Si aggiunge che è comunque impossibile determinare a priori quale uso il paziente farà della acquisita patente o arma per cui viene autorizzati, nel dubbio l’IVA va sempre applicata  Quindi da ora in poi CONSIGLIAMO LA APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA IVA SU TUTTE LE CERTIFICAZIONI ANAMNESTICHE,  SIANO ESSE PER IL PRIMO RILASCIO PATENTI AUTO E MOTO, PER PORTO E DETENZIONE ARMI E PER ATTIVITA’ DI BUTTAFUORI O GUARDIA GIURATA  Come ulteriore conseguenza delle variazioni legislative e tributarie in oggetto, la tariffa applicata fino ad ora può essere aggiornata, perché il 22% del percepito dagli iscritti va ora versato all’erario. Pertanto Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Forlì-Cesena, nella seduta del 19 Novembre 2019, ha deciso  di modificare il documento pubblicato on line intitolato “Tariffe Indicate 2019”, con la nuova suddivisione delle certificazioni tra “IVA” e “non IVA”  e le nuove tariffe (vedi nuovo documento qui)

N.B. La applicazione di IVA sui certificati non riguarda I colleghi che operano in regimi fiscali di vantaggio (forfettari, etc.) che sono esclusi dal dover applicare l’IVA. Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato.

 

TARIFFE INDICATE 2019-2
RISOLUZIONE+N+79_2019