Consiglio di Stato conferisce piena autonomia alle CAO provinciali
(da Odontoiatria33) A rappresentare (legalmente) la professione è il Presidente dell’Albo e non il Presidente dell’Ordine. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7932/2019 intervenuta in merito alla questione della sospensione dell’autorizzazione sanitaria di una società odontoiatrica, abbiamo pubblicato un approfondimento ieri 26 novembre. La vicenda, ricordiamo, trae origine da un’azione giudiziaria avviata dalla CAO di La Spezia nei confronti del Comune che non voleva avviare la procedura di sospensione dell’autorizzazione sanitaria nei confronti della società odontoiatrica. Per motivare la decisione, che ha dato ragione alla CAO di La Spezia il Consiglio di Stato è anche entrato nel merito del funzionamento e delle prerogative spettanti alle Commissioni Medica ed Odontoiatrica nonché all’Ordine, con interessanti affermazioni. Commissione Albo Odontoiatrica autonoma rispetto all’Ordine L’azione della CAO La Spezia ha infatti posto i Giudici a doversi esprimere anche sull’autonomia decisionale della CAO in quanto, essendo stato tale ricorso presentato dal Presidente della Commissione Odontoiatri (e non dal Presidente dell’Ordine), previa deliberazione della stessa (e non del Consiglio Direttivo), il Consiglio di Stato ha dovuto analizzare (e respingere) tutte le eccezioni preliminari, sollevate dal Comune e dalla società, vertenti sul tema, entrando nel merito delle attribuzioni spettanti ai vari “organi”, che costituiscono l’Ordine, e ne ha definito ruoli, compiti ed attribuzioni. Dalla sentenza emergerebbe che la CAO è un “organo autonomo” dell’Ordine professionale ed è il tutore degli interessi della categoria professionale di cui essa è l’esponente. “Un risultato storico: niente sarà più come prima”, dice ad Odontoiatria33 il presidente CAO La Spezia Sandro Sanvenero. “La sentenza –continua il presidente Sanvenero- indica chiaramente che la Commissione Albo Odontoiatri è l’organo a cui spetta attivarsi affinché le regole che governano l’esercizio della professione vengano garantite nel rispetto, da parte di tutti gli operatori (le società odontoiatriche operano nel settore), del prestigio professionale, oltre che delle regole di par condicio e di leale concorrenza”. Il Consiglio di Stato si è quindi spinto ad analizzare la complessiva riorganizzazione delle competenze delle Commissioni dei Medici e degli Odontoiatri, operata dall’art.4 comma 1 della legge n.3/2018 giungendo alle seguenti statuizioni, spiega Sanvenero:
1) le Commissioni sono organi autonomi e sono alla pari del Consiglio direttivo, e non più subalterni ad esso. Ha quindi affermato il definitivo superamento dell’art.6, comma 8, della legge 409/1985;
2) nel riferirsi e nello specificare le attribuzioni dei presidenti di tali, distinti, autonomi e paritari, organi la legge utilizza le stesse identiche espressioni, da cui emerge un identico potere di rappresentanza.
“Pertanto -continua Sanvenero- ad entrambi, opportunamente autorizzati dall’organo di cui hanno la rappresentanza, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità di costituirsi in giudizio ed impegnare l’Ordine tramite la proposizione di azioni giurisdizionali, ovviamente per le questioni riguardanti la professione di riferimento; potendo intervenire il Consiglio (ed il suo Presidente) solamente e successivamente che si sia rilevata l’inidoneità o impossibilità di azione della Commissione, basandosi, anche, sulla ratione materiae. Piena autonomia che risulterebbe acquisita anche in termini di spesa, infatti, spiega Sanvenero, poiché entrambi i Presidenti hanno “analoghi poteri di rappresentanza” e possono “impegnare l’Ordine tramite la proposizione di azioni giurisdizionali”, ed essendo stata riconosciuta corretta l’autorizzazione ad agire in sede giudiziaria presa dalla Commissione, il cerchio si è chiuso; dovendo, il Tesoriere, verificare che una spesa faccia riferimento ad un capitolo del bilancio, che questo sia capiente e che tale azione (a cui farà capo la spesa) sia stata autorizzata dall’organo competente, che il Consiglio di Stato ha individuato nella Commissione (e non nel Consiglio), ovviamente per le questioni riguardanti gli appartenenti alla professione di riferimento (medica od odontoiatrica che sia)”. “Autonomia è compiuta”, conclude Sanvenero.