Spese sanitarie detraibili 2020 e POS: un po’ di chiarimenti

Dal 1 Gennaio 2020 è in vigore la norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 15 TUIR) che obbliga i contribuenti a pagare con strumenti tracciabili (carte bancomat, carte di credito, assegno o bonifico) le spese sanitarie, ad esclusione dei soli acquisti di medicinali e dispositivi medici, che saranno pagabili in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.  Questo comporta che molti professionisti non ancora in possesso di terminali POS dovranno procurarseli per dare ai loro pazienti la possibilità di detrarre le spese sostenute presso i loro studi professionali.

Se è vero, infatti, che non sono entrate in vigore le tanto temute sanzioni e che l’obbligo di dotarsi di queste apparecchiature di fatto ancora non c’è, l’Art 15 sopra citato è un “obbligo mascherato” anche per i Medici di Medicina Generale, perché se pagate in contanti le certificazioni e le altre prestazioni rese in libera professione non potranno essere detratte in alcun modo dagli assistiti. In mancanza di POS, l’unica alternativa sarà fornire l’IBAN per farsi fare un bonifico bancario o accettare un assegno

Va comunque puntualizzato che due delle certificazioni più spesso richieste, quella per la Invalidità INPS e quella per il Pensionamento anticipato su modello SS3 si considerano in tutto  e per tutto “prestazioni di tipo medico-legale” e come tali non sono detraibili ai fini fiscali.  Secondo questa interpretazione, pertanto, queste certificazioni potrebbero essere ancora pagate in contanti, anche se è comunque obbligatoria per esse la fattura con IVA e la spedizione dei dati economici ad essa relativi mediante il sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, norma in vigore da gennaio 2015.

Per quanto riguarda il POS, infine, si specifica che anche se è stata stralciata la norma che prevedeva l’attivazione di sanzioni per chi non consente l’utilizzo del POS medesimo, è stato introdotto un incentivo economico a chi lo adotta. Dal primo luglio 2020 viene infatti istituito un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate attraverso i terminali POS. Il credito di imposta si applicherà alle partite Iva che nel 2019 non abbiano superato ricavi o compensi oltre i 400 mila euro. Un decreto attuativo stabilirà le modalità operative,

A cura del Dott. Gian Galeazzo Pascucci e della Rag. Montserrat Giunchi

 

N.B. IN ALLEGATO DOCUMENTO INFORMATIVO A CURA DI “Dica 33” DA AFFIGGERE IN SALA DI ATTESA