Legge anti-violenza su operatori sanità, pene fino a 16 anni e multe fino a 5mila euro
(da Adnkronos Salute) – Dopo due anni, con il via libera all’unanimità dell’Aula del Senato, il Ddl ‘anti-violenze’ a tutela degli operatori sanitari è legge. Il provvedimento prevede, tra le misure principali, in caso di aggressioni a medici e personale, la reclusione fino a 16 anni e sanzioni fino a 5.000 euro, l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie presso il ministero della Salute e dei protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi. Nel dettaglio, l’articolo 4 della legge estende al “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività” le stesse pene previste nell’articolo 583-quater del codice penale. Ovvero: le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi, la reclusione da 4 a 10 anni e per quelle gravissime da 8 a 16 anni. L’articolo 6 prevede inoltre che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante che consiste nell’avere agito in danno di operatori sanitari.
L’articolo 9 prevede poi, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di una somma che va da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di tali professioni.
L’articolo 7 prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
L’articolo 2 prevede invece l’istituzione, presso il ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, l’istituzione dell’Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l’organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del ministro della Salute, di concerto con i colleghi dell’Interno e dell’Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L’Osservatorio dovrà essere costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne.
L’articolo 8 istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del ministro della Salute di concerto con i ministri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca. Infine, l’articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.