Scuole, certificati e tamponi: la guida per i medici

(da DottNet)   La circolare ‘Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19″  (vedi a questo LINK) per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2′, che porta la data di ieri ed è a firma del Direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza, riassume i criteri previsti per il rientro a scuola di alunni e personale docente e non docente in caso di Covid o di altra patologia.   Con febbre superiore al 37,5° o sintomi compatibili con il Covid scatta il tampone per alunni o operatori scolastici che avranno in ogni caso una corsia preferenziale per l’effettuazione del test.  La circolare, inviata ad una cinquantina di soggetti interessati fra ministeri enti e Federazioni, prevede 4 tipologie di intervento:

1) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.        Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e si indicano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’ altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’ alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

2) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.     Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.

 3) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO.       Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

 4) ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL’ INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA          In caso di test diagnostico per Sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico si predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’ altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ ingresso o al rientro in comunità”.    In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni e si redigerà una attestazione che l’alunno o operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

 

Circolare-Ministero-Salute-24-settembre-2020-Prot.n.-30847