TAR del Lazio: I medici di base non possono assistere pazienti Covid a domicilio

(da AGI) “L’affidamento ai medici di medicina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto” con i decreti legge varati nello scorso marzo, nella ‘fase 1’ di emergenza sanitaria. Lo scrive la terza sezione quater del Tar del Lazio, in una sentenza depositata oggi accogliendo il ricorso presentato dal Sindacato Medici Italiani contro alcuni provvedimenti della Regione Lazio. Secondo i giudici amministrativi, “è determinante la previsione contenuta” nel decreto legge 14/2020, inerente ‘Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19′, secondo cui “al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50mila abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”.

Dunque, si legge nella sentenza, “nel prevedere che le Regioni ‘istituiscono’ una unità speciale ‘per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero’, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG (medici di medicina generale, ndr), che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid)”. Per questo, “hanno ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid”. Tale previsione, aggiunge ancora il Tar, “è stata replicata in modo identico” in un articolo del decreto ‘Cura Italia’, nel quale “è specificato pure che ‘il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti’”.