Non consegna documentazione della cura al paziente: sanzionato dall’Ordine
(da Odontoiatria33) L’iscritto all’Ordine è tenuto a consegnare documentazione delle cure effettuate al paziente, anche se non vi è l’obbligo di tenuta della cartella clinica per i liberi professionisti. A sostenerlo è la CCEPS intervenuta ad esprimersi sul ricorso presentato da un iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Cosenza, sospeso per un mese per non aver consegnato al paziente la documentazione che attestava le cure rese. Iscritto che ammetteva di non aver prodotto nessuna documentazione e per questo non poteva consegnarla. Una circolare FNOMCeO del 2013, per il ricorrente, solleverebbe gli studi libero professionali dall’obbligo di conservare la documentazione medica dei pazienti.
In realtà, secondo quanto FNOMCeO ha risposto alla CAO Cosenza e riportato nella sentenza, “non si può negare l’esistenza di un obbligo a carico degli iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizione a chi ne abbia titolo la documentazione clinica della persona assistita. Naturalmente, il ripetuto obbligo non riguarda la cartella clinica, atto pubblico costituente elemento di fede privilegiata che, in quanto tale, deve essere conservata soltanto dalle strutture pubbliche e convenzionate”.
CCEPS che ritiene, quindi, che sia fondata la contestazione della CAO di Cosenza concernente il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche in materia di tenuta della documentazione relativa ai pazienti in cura presso i liberi professionisti. CCEPS che conferma la violazione degli articoli Artt. 1, 2 ,24 e 25 del Codice di deontologia medica, sanzionando l’iscritto con un mese di sospensione dall’iscrizione all’Albo.