Contratto medici ospedalieri: sciolti i dubbi sull’applicazione

(da DottNet)    L’Aran (la controparte di negoziazione per i medici dipendenti pubblici) scioglie, in alcuni recenti orientamenti applicativi, alcuni dubbi riguardanti l’articolazione dei contratti degli ospedalieri.

1) Un dirigente medico che cambia disciplina a seguito di vincita di concorso e che deve nuovamente superare un periodo di prova, durante questa prova non può percepire la retribuzione di posizione ex art. 91 del Contratto dell’Area Sanitaria (direzione di struttura complessa, o semplice, incarico di alta professionalità, di studio e ricerca, ecc.).  

Compiuto il periodo di prova, dovrà essere corrisposto l’incarico professionale di base, di entità irrisoria (quindi penalizzante per un professionista che, magari, era già in possesso di una titolarità di struttura). L’Aran però aggiunge che “in seguito, al medesimo dirigente potrà essere conferito, previo avviso dio selezione interna, un diverso incarico” che potrà tenere conto dell’anzianità dirigenziale maturata non soltanto nella posizione attuale, ma anche presso altre strutture italiane o europee. In questo caso, la nuova retribuzione di posizione andrà erogata con decorrenza dalla data di conferimento del nuovo incarico.

2) Il dirigente medico neoassunto in corso d’anno può fin da subito optare per il rapporto di tipo non esclusivo (cioè dichiarando di voler svolgere attività extra moenia)? 

La risposta dell’Aran è affermativa. Il neoassunto, a termini di contratto, deve dichiarare, già nella fase iniziale di assunzione, l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, da riportarsi nel contratto individuale di lavoro. Rimane ferma la possibilità, entro il termine del 30 novembre dell’anno di assunzione e degli anni successivi, di presentare la domanda di conversione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3) Per i medici dipendenti impiegati in attività di ricerca il contingente annuale massimo di riferimento per l’utilizzo dei permessi studio, utilizzabili per la partecipazione alle lezioni, è pari al 3% dell’impegno orario complessivo, in relazione al solo personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno. 

L’Aran segnala che, oltre a questi permessi, le disposizioni contrattuali in vigore prevedono anche i permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 37 del Contratto del 2018), e i permessi retribuiti per esami e concorsi (art. 36). Inoltre, nell’art. 58, sono fatte salve le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge, anche attinenti a motivi di studio e ricerca.

4) La Corte Costituzionale (pronuncia 58/2021) ha dichiarato legittima la riduzione da tre a due anni della validità delle graduatorie per il reclutamento del personale (anche medico) presso le pubbliche amministrazioni. 

Contrariamente a quanto denunciato dalla Regione Val d’Aosta, la Consulta ha detto che questa disposizione non ha violato la specifica competenza regionale in merito, perché la norma in questione rientra nella competenza legislativa nazionale residuale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa delle Regioni.