Precisazioni su esenzioni/differimenti telematici dall’obbligo vaccinale
Su richiesta del segretario provinciale FIMMG Dr. Ragazzini sul tema delle esenzioni/differimenti telematici dall’obbligo vaccinale si precisa quanto segue.
Secondo l’art. 4 del D.L. 44/2021 e successive modifiche, il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti Sars – Cov 2 può esser rilasciato “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute”.
Il successivo DPCM 04.02.2022 stabilisce che tale certificazione debba essere rilasciata informato digitale, utilizzando il sistema TS, prevedendo altresì che il certificato sia rilasciato dai medici di medicina generale oppure dai medici vaccinatori.
La definizione delle possibili cause di esenzione è contenuta nella circolare del Ministero della Salute 4.8.2021, per cui ci si richiama alla necessità di rispettare le prescrizioni ivi contenute.
Questa è la situazione normativa vigente al momento attuale, per cui si invitano tutti i colleghi ad attenersi a quanto previsto dalle norme sopra ricordate.
Si rammenta che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, al pari di tutti gli altri certificati sottoscritti da qualunque medico, devono rispettare l’obbligo di verità, la cui violazione può dare causa a conseguenze di tipo penale e disciplinare.