Odontoiatra che redige certificati di malattia: alcune precisazioni

(da Odontoiatria33)  In merito alla notizia della possibilità per l’odontoiatra di redigere un certificato di malattia, ne termini previsti, il presidente della CAO di Firenze Alexander Peirano evidenza per i lettori di Odontoiatria33 alcune indicazioni certamente utili:  

1) Il medico odontoiatra, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia. Si ricorda in proposito che all’articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008, si intende per “certificato di malattia”: «l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33». Appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). 

2) La trasmissione del certificato deve essere fatta telematicamente attraverso il Sistema Tessera Sanitaria accreditandosi presso il proprio Ordine. A seguito del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stato introdotto l’obbligo della certificazione telematica di malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con la sola esclusione del personale delle Forze armate, dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In assenza di accesso telematico per la trasmissione del certificato, il medico redige il certificato in modalità cartacea.  

3) Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all’Istituto previdenziale. 

4) Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. 

5) Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Pertanto se a seguito di un intervento odontoiatrico riteniamo che il paziente necessiti di due giorni di cure e di astensione dal lavoro, si deve essere in grado di rispondere della richiesta di relativa certificazione e non rimandarla al medico di medicina generale per la relativa compilazione.  

6) La certificazione è, dunque, in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente e questo è anche un dettato del Codice deontologico che rileva art. 22  24 e 78 “Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”. 
Pertanto l’inosservanza della regola può comportare anche sanzioni disciplinari.   

N.B. per fare certificazioni di malattia, un iscritto deve avere la password di accesso al Sistema TS, che è la medesima con la quale vengono inviate le fatture alla fine di ogni anno