Sistema Tessera Sanitaria, entro il 2 ottobre l’invio dei dati per il primo semestre 2023

(da DottNet)     Il 30 settembre scade il termine per inviare le spese sanitarie relative al primo semestre 2023. Termine che slitta al 2 ottobre, lunedì.  Si ricorda che dal 2023 è possibile accedere anche con SPID e CIE, oltre che con le proprie credenziali del Sistema Tessera Sanitaria.  Entro quella data si inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati del primo semestre 2023; mentre, entro il 31 gennaio 2024 si invieranno quelli relativi al secondo semestre 2023. La cadenza della trasmissione è libera e può avvenire anche giornalmente, settimanalmente, mensilmente o semestralmente. Inoltre entro il 31 ottobre, chi interessato, dovrà regolarizzare il mancato o tardivo invio della comunicazione dei dati negli anni pregressi fino a quelle riferite al primo semestre 2022 utilizzando la sanatoria per le irregolarità formali.

Nel caso in cui la mole dei dati sia consistente si consiglia di procedere con più invii antecedenti alla scadenza semestrale, in quanto il file di invio ha un limite massimo di dimensioni pari a 5Mb. In caso di errato, omesso o tardivo invio è prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni documento di spesa errata (senza possibilità di applicare il cumulo giuridico) con un massimo di euro 50.000,00.  Il calendario delle comunicazioni dei dati al sistema tessera sanitaria si presenta secondo il seguente prospetto:

PRIMO SEMESTRE 2023   >>>>>  entro il 2 Ottobre 2023

SECONDO SEMESTRE 2023  >>>>> entro il 31 gennaio 2024

DAL 1 GENNAIO 2024  >>>> entro la fine del mese successivo alla data di emissione 

È possibile effettuare la trasmissione dei dati secondo le seguenti modalità:

• utilizzo di una pagina web dedicata sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento manuale di ogni singola spesa;

• trasmissione puntuale di ogni singola spesa, effettuata dal proprio software gestionale mediante il webservice sincrono;

• trasmissione massiva di un file Xml, contenente uno o più documenti, effettuata dal proprio software gestionale mediante il webservice asincrono.

Particolarmente rigoroso risulta essere il trattamento sanzionatorio in caso di eventuali violazioni dell’obbligo in commento. L’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014 prevede quanto segue:

– in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione fino a un massimo di 50.000 euro;

– nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;

– la comunicazione correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista comporta la riduzione della sanzione a un 1/3 con un massimo di 20.000 euro.

È da tenere in debita considerazione il documento di prassi n. 22/2022 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria, stabilendo che debba riferirsi ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Vale a dire, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472/1997.