Agevolazioni 104: dal 30 giugno basta il certificato del medico di famiglia
(da DottNet – riproduzione modificata) Agevolazioni legge 104/92, è in arrivo una rivoluzione: dal 30 giugno basterà il certificato del medico di famiglia. Come si evince dall’articolo 7 del decreto legislativo numero 62 del 3 maggio 2024. “Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all’articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessità di sostegni di minore intensità rispetto a quanto erogato”. Questo vuol dire che coloro affetti da patologie gravi e validanti potranno beneficiare delle prestazioni di sostegno senza dover attendere l’esito della valutazione sulla propria condizione da parte della commissione Inps. Per beneficiare delle agevolazioni 104, pertanto, basterà presentare il certificato del medico di famiglia. Ovviamente nel caso in cui il responso della commissione dovesse essere negativo, il soggetto che ha beneficiato indebitamente di una prestazione dovrà provvedere alla relativa restituzione.
Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole
Al fine di assicurare l’omogeneità delle procedure, il riconoscimento dello stato di disabilità verrà gestito in modo unificato dall’istituto di previdenza. Per avviare il procedimento di valutazione di base è necessario che il soggetto interessato presenti apposita richiesta dopo che il medico di famiglia avrà trasmesso telematicamente un certificato medico. La valutazione viene svolta da una commissione composta da medici e professionisti sanitari, oltre ad un rappresentante delle associazioni di disabili. Il nuovo decreto, inoltre, ha inoltre introdotto il concetto di accomodamento ragionevole. Ovvero, come spiegato all’articolo 17 del decreto legislativo prima citato: Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà’ fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato“.