Il certificato di malattia è a carico dell’odontoiatra curante: alcune precisazioni della CAO Nazionale
(da Odontoiatria33) Tutti gli iscritti all’Albo dei medici ed a quello degli odontoiatri possono redigere certificati di malattia (per assenze inferiori a 10 giorni). A chiarirlo era stata la Circolare n.88 della FNOMCeO del 2020. A ritornare sull’obbligo degli odontoiatri di redigere il certificato di malattia ai propri pazienti, se vi sono i presupposti clinici per farlo, è la CAO Nazionale in una circolare inviata ai Presidenti provinciali a firma del presidente Raffaele Iandolo.
Chiarendo che l’obbligo a redigere il certificato di malattia spetta al medico curante, “inteso come il medico che ha operato sul paziente creando i presupposti per l’astensione dal lavoro” la Circolare CAO sottolinea come siano, quindi, “inclusi anche gli odontoiatri liberi professionisti”.
Sottolineando come non ci siano spazzi interpretativi, la CAO nazionale ricorda che “questa procedura è prevista oltre che dall’ art 55 septies del D.Lgs. 165/01 introdotto dall’art 69 delD.Lgs.150/09 anche dagli articoli 24 e 78” e sottolinea come il Ministero della Salute, interpellato, abbia ribadito che “la certificazione di malattia non può essere delegata ad altri colleghi che non avendo operato su quel paziente non hanno gli estremi per una corretta valutazione del caso”.
Per poter certificare l’assenza del lavoratore (pubblico e privato) per malattia è però necessario essere accreditati nel Sistema Tessera Sanitaria.
Ricordando che le credenziali per accedere al Sistema TS per inviare il certificato sono le stesse che si usano per l’invio dei dati per le fatture precompilate, la CAO Nazionale informa che le stesse credenziali possano essere richieste al proprio Ordine Provinciale.“Qualora mancassero i presupposti tecnici di trasmissione per via telematica –chiarisce a Circolare- è possibile rilasciare la certificazione cartacea in cui si precisa che l’utilizzo della forma cartacea è dovuto ad un malfunzionamento temporaneo del sistema informatico”. “Il certificato –continua la CAO Nazionale- deve comunque contenere tutti i dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). A questo punto spetterà al lavoratore trasmettere all’INPS il documento entro 2 giorni”.
La documentazione cartacea, viene precisato, “oltre a non essere un’alternativa applicabile se non per giustificati motivi, ha un suo format che va rispettato, è a rischio errore e comporta disagi al paziente, mentre la via telematica ha un percorso guidato a prova di errore”. Ricordato l’obbligo e che la mancata trasmissione telematica del certificato prevede una sanzione, la CAO Nazionale informa che questa sanzione varrebbe “solo per i medici convenzionati, ma non per i liberi professionisti”. Sanzione indicata in una Circolare l’INPS che prevede l’illecito disciplinare e il licenziamento per il medico dipendente e la decadenza della convenzione con il SSN per i convenzionati.
Ma indipendentemente da chi è soggetto alle sanzioni, ma questo lo sottolineiamo noi, una certificazione non corretta potrebbe comportare per il paziente lavoratore il non riconoscimento della tutela economica di malattia da parte dell’INPS, ovvero potrebbe perdere lo stipendio per i giorni di malattia non certificati.
Infine un’ulteriore precisazione della CAO Nazionale: “Gli odontoiatri liberi professionisti possono rilasciare il certificato di malattia telematico nel caso di una prognosi non superiore a 10 giorni. Tuttavia, solo con riferimento ai lavoratori del settore privato, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi”.