Certificati malattia, ecco quando si può scrivere in tempi di coronavirus. I nodi per il medico di famiglia

(da Doctor33)   Sta succedendo nel mondo del lavoro, nel privato. Lo studio del notaio chiude, il ristorante pure, per esigenze di “distanziamento sociale” da coronavirus. Notaio e proprietario dicono al dipendente: non stare ad aspettare le misure del governo per la cassa integrazione ché chissà quando arrivano, mettiti in malattia. Il dipendente chiede al medico di famiglia di certificare una malattia che non c’è e dunque non si può certificare. È infatti richiesta improprie da rinviare al mittente. Lo specifica ora l’Inps Ravenna nel rispondere a un quesito del presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna Stefano Falcinelli relativo alla circolare del 25 febbraio scorso Hermes 0000716.
Secondo questa circolare, tutte le forme che configurano assenza forzata del lavoratore a causa del coronavirus nel certificato di malattia vanno contrassegnate come quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva ovvero dal codice V 29.0 corrispondente alle suddette fattispecie. Ma il certificato si può scrivere solo quando l’assistito ha ricevuto specifico provvedimento di messa in isolamento etc dal Dipartimento di Prevenzione Asl. I medici non sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro difformi dalle indicazioni precedenti.
In parallelo, nella Pubblica amministrazione da dipendenti con cardiopatie, diabete, bronco-pneumopatie arrivano richieste per essere posti in malattia. Il decreto 8 marzo raccomanda ad anziani e cronici di evitare di uscire di casa, per via delle conseguenze di un possibile contagio.
Silvestro Scotti segretario Fimmg, ricorda che il mmg redige il certificato non in base alla patologia cronica, che è in genere controllata, ma all’incapacità lavorativa del momento. Il rischio è di fare un falso ideologico. Dovrebbero essere i datori di lavoro a far lavorare questi pazienti da casa.
Si segnalano altri due problemi: le regole d’ingaggio tra dipartimento prevenzione Asl e medico di famiglia o pediatra e la certificazione che il paziente può tornare al lavoro dopo la quarantena. Secondo il decreto 8 marzo, chiunque venga da aree ad alto rischio contagio (ex zone rosse, Cina) da meno di 14 giorni deve avvertire il dipartimento di prevenzione dell’Asl. Quest’ultimo lo contatta e se tracciandone gli incontri lo ritiene “contatto stretto” di pazienti positivi al virus ne dispone quarantena e sorveglianza sanitaria (febbre misurata 2 volte al giorno e comunicata all’Asl nella telefonata quotidiana di quest’ultima). Il comma 2 del decreto afferma “in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, (lo stesso Dipartimento di prevenzione Asl) procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro ed al medico di medicina generale in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica il Sig Rossi è stato posto in quarantena da… a…” Qui si apre un quesito: il medico Asl avverte sia il mmg sia l’Inps e il datore di lavoro o gli basta avvertire il medico di famiglia per avviare la pratica certificatoria? Mancano risposte dalle Asl, gli stessi mmg dicono che -essendo le linee telefoniche Asl intasate- hanno scritto il codice V29 anche senza pregresso coordinamento con il Dipartimento di prevenzione. Ciò potrebbe comportare che l’Inps neghi validità al certificato e copertura della “malattia forzata”, quindi un diritto. Sull’altro piatto della bilancia -spiegano i medici sui social -c’è il dovere del medico di fare di tutto per evitare l’espandersi dei contagi.

Altro nodo: quando i datori di lavoro chiedono al medico di famiglia di certificare che un paziente che è stato male, per influenza, Covid, altra infezione, è idoneo al rientro al lavoro.
Il medico, pur informato di uno stato di quarantena, come scrive la segretaria Fimmg Paola Pedrini «non è in alcun modo tenuto a redigere nessun tipo di certificazione, né avrebbe facoltà, visto che la certezza della guarigione dall’infezione può essere data solo dall’esecuzione di due tamponi entrambi negativi. La sola valutazione clinica non ha infatti la possibilità di accertare quanto richiesto. Il mmg al quale, nella sua pratica clinica, venga fatta questa richiesta, deve opporsi al rilascio di una certificazione che, altrimenti, risulterebbe del fatto falsa». «Riteniamo – conclude Pedrini- che, qualora si presenti tale problematica e si crei un contenzioso tra lavoratore e titolare, il lavoratore vada indirizzato al medico competente dell’azienda».