Decreto semplificazioni sospende dall’Albo chi non ha la Pec. Ecco cosa prevede la norma

(da Doctor33)   Da questo mese è operativa la sospensione dall’Albo per il professionista che non comunichi all’Ordine l’indirizzo Pec. Il Decreto Legge Semplificazioni numero 76, in vigore dal 16 luglio, porta a compimento la legge 185/08 che obbliga medici e dentisti, come gli altri professionisti iscritti ad un Ordine o Albo, a dotarsi di Posta elettronica certificata ed a comunicare l’indirizzo all’Ordine di appartenenza. Recita l’articolo 37: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Rischia anche l’Ordine. In caso di “rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati” si prevede “scioglimento e commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante”.
L’indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Difficile che un professionista abbia più indirizzi di posta certificata, più facilmente può forse accadere che l’Ordine non sappia dal professionista se quest’ultimo abbia la posta certificata e lo diffidi senza motivo. Se un professionista con posta certificata in uso si accorgesse che il suo ordine non ha i suoi estremi, per legge la mancanza è considerata dell’Ordine che non gli ha richiesto l’indirizzo e non lo ha comunicato al registro Ini-Pec. Buona norma è comunque controllare sul Registro nazionale se i propri estremi sono riportati e avvertire l’Ordine di appartenenza. Se invece fosse l’iscritto a non essersi dotato di posta elettronica certificata in 12 anni, il mancato adempimento è sua responsabilità e da qui la diffida dell’Ordine e la successiva sospensione previste dalla legge.
In realtà il decreto legge di luglio, da convertire entro metà settembre, starebbe andando un po’ al di là delle prerogative della Pubblica amministrazione. Il presidente della Federazione degli Ordini Filippo Anelli ha scritto al premier Conte evidenziando nella norma un automatismo che lede “due principi fondamentali costituzionali: l’autonomia degli Ordini, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, che ha qualificato gli Ordini stessi come enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all’apparato statale; e la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione dell’Organo competente in relazione al comportamento del soggetto interessato”. Per inciso, si rischia poi di compromettere, in caso di sospensione del professionista, lo svolgimento dell’attività assistenziale sanitaria. Anelli chiede a Conte di intervenire per risolvere il problema in sede di conversione del decreto. E spiega come la maggioranza dei professionisti sprovvisti di indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età, come i termini previsti nella normativa per adempiere all’obbligo coincidano con le ferie estive e come siano dietro l’angolo i rinnovi delle cariche ordinistiche provinciali. Altro effetto del decreto legge, all’articolo 24, è che dal 1° marzo 2021, se non in possesso di carta d’identità elettronica (perché deve ancora rinnovarla), il cittadino potrà utilizzare solo l’identità digitale Spid per accedere ai servizi Inps o del Fisco. Entro il 28 febbraio tutti gli Enti pubblici e la Pubblica amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online; per contro non si avranno più tante password (e nomi utente) da ricordare né Pin da portarsi dietro, ma un solo identificativo. Il provvedimento contiene nel complesso semplificazioni in materia di contratti pubblici, edilizia, procedimentali, trasferimenti e contratti di docenti universitari, ambiente e green economy, iscrizione e cancellazione dal registro imprese. Le imprese individuali attive che non hanno ancora indicato il proprio domicilio digitale all’ufficio del registro devono farlo entro il 1° ottobre. Dopo, sono sottoposte a una sanzione ex articolo 2194 cc fino a 1548 euro, previa diffida a mettersi in regola entro 30 giorni.