Vaccini, Anelli: sono requisiti per operatori sanitari

(da Ansa.it)   La sentenza del Tribunale di Belluno, che ha dichiarato legittima la sospensione, da parte di una Rsa, di operatori sanitari che avevano rifiutato la vaccinazione anti-Covid, «si muove nel solco di altre precedenti sentenze, che hanno dichiarato inidonei alla funzione i professionisti che non si vaccinano. Quello vaccinale, infatti, per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti, non è, o perlomeno non è ancora, un obbligo vero e proprio ma un requisito per svolgere questa attività professionale». Lo afferma all’ANSA il presidente della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. «Se infatti, in carenza di una Legge specifica, nessun cittadino può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, la Legge 81, per la Sicurezza sul Lavoro, e la Legge 24/2017 per la sicurezza delle cure – spiega Anelli – impongono, in situazioni particolari, agli operatori sanitari di vaccinarsi. E questo, sia per la sicurezza dell’operatore sia per la tutela dell’utenza, in particolare dei soggetti più fragili». Per quanto riguarda la sentenza di Belluno, i ricorrenti non erano medici. Per i medici, sottolinea, «la vaccinazione è anche un dovere deontologico, in quanto hanno il dovere etico di tutelare se stessi e gli altri. I vaccini sono presidi fondamentali perché hanno salvato milioni di vite e debellato malattie pericolosissime. Sono uno strumento fondamentale che la scienza ci mette a disposizione e del quale i medici, come componenti della comunità scientifica, devono avvalersi». Un medico che, «in mancanza di controindicazioni, rifiuta il vaccino – conclude il presidente Fnomceo – è come un ingegnere che rifiuta di progettare un ponte perché non si fida dei calcoli matematici».