Sistema tessera sanitaria, ecco le scadenze per l’invio dei dati. Luglio mese cruciale

(da Doctor33)    Non più annuali ma mensili, anzi semestrali. Quest’anno è cambiata la cadenza degli invii periodici dei dati dei pazienti al Sistema Tessera sanitaria cui sono tenuti medici e odontoiatri che fatturano prestazioni libero professionali. Il prossimo termine da tenere presente è il 31 luglio 2021 e riguarda l’invio dei dati del primo semestre di quest’anno. Fino a tutto il 2020 la spedizione delle fatture è avvenuta con cadenza annuale entro il primo mese, o poco oltre, dell’anno successivo a quello di riferimento. Ancora quest’anno, la scadenza dell’8 febbraio ha riguardato tutte le fatture emesse nel 2020.
Il decreto del Ministero dell’Economia del 29 gennaio 2021 però ha innovato l’adempimento e ha previsto la nuova calendarizzazione dei termini. La cadenza mensile degli invii delle fatture al sistema Ts, in origine prevista per il 2021 dal decreto del Ministero dell’Economia del 22 novembre 2019, partirà dal 2022. In sintesi, per questo 2021 le date da ricordare sono due: per le fatture del primo semestre il 31 luglio e per quelle del secondo semestre il 31 gennaio 2022. Dal 2022 si entra nel nuovo regime di spedizione mensile. Per inciso, per stabilire la scadenza dell’invio si deve considerare non la data della fattura, ma la data di pagamento dell’importo del documento fiscale. Intanto lo scorso 1° giugno è stato aggiunto un nuovo onere, il medico deve segnalare se la prestazione è stata pagata in contanti – nel qual caso non può essere potata in detrazione dal cittadino nel modello 730 o Unico – o se è stata onorata in modalità tracciabile con assegno, carta di credito, bancomat, bonifico. Si dovrà pertanto spuntare nella casella “pagamento tracciato” la dicitura “SI” o “NO”. Ove il pagamento non sia effettuato con strumenti tracciabili, il contribuente non potrà detrarre il 19% della spesa sostenuta. Peraltro, anche se il paziente rinunciasse alla detraibilità della fattura pur di pagare in contanti, l’importo sborsato non potrà superare per quella prestazione il limite di 1.999 euro per una norma inserita nella legge di Bilancio 2020.
Un ulteriore Decreto Mef, del 19 ottobre 2020, per le prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, ai fini della trasmissione al Sistema Ts introduce tre nuovi campi: “tipo documento” – fattura o documento commerciale; “aliquota iva” o “natura iva” della prestazione con valori da N1 a N7 con relativi sottocodici, ove previsti; indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questo caso, i dati andranno comunque inviati usando il Sistema Ts senza però indicare il codice fiscale bensì annotando l’esercizio dell’opposizione sulla fattura con la dicitura: “Fattura trasmessa al Sistema Ts senza indicazione del CF per opposizione ai sensi dell’art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lettera c) DM 19/10/2020”.
È infine obbligatorio inserire la dicitura dell’esenzione Iva alla quale deve abbinarsi il riscontro sulla fattura dell’apposizione della marca da bollo virtuale di 2 euro. L’aumento della complessità dell’adempimento – previsto inizialmente dalla Finanziaria 2017 – si accompagna con una crescente familiarizzazione da parte di medici e dentisti con i sistemi in cloud di spedizione della fattura elettronica: un onere diverso, e dal quale entrambe le categorie sono peraltro esentate ancora in questo 2021 visto che non sarebbe tuttora risolto il problema di tutelare la privacy dei dati trasmessi sul Sistema di Interscambio che accoglie tali fatture. Per il 2022 invece il capitolo e-fattura è tutto da scrivere.