Medicina estetica e odontoiatria: il punto di Carlo Ghirlanda

(da andi.it)   Alla domanda “chi sono i titolari del sorriso?” il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda, risponde senza esitazioni: “Noi”, replicando indirettamente ai medici estetici rappresentati dal Collegio delle società scientifiche che riunisce Agorà, SIME e SIES.   Come riportato nell’articolo del Corriere della Sera del 1° giugno u.s., il Presidente ANDI, plaude all’approvazione del Decreto Legge marzo 2023, n. 34, che ha confermato la competenza degli odontoiatri per determinati distretti del volto e definisce “un vero e proprio riordino”, il testo della legge.

Nel corso dell’intervista, Ghirlanda ha altresì ribadito la propria soddisfazione per le altre due norme contenute nel c.d. Decreto bollette: la possibilità di partecipare ai bandi pubblici del SSN per tutti i laureati in Odontoiatria, senza ulteriore specializzazione e la possibilità, per chi ha conseguito la doppia laurea, di iscriversi ad entrambi gli Albi professionali.

Questo l’articolo approvato:

Articolo 15-ter.

 (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonchè di attività di medicina estetica) 

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. 

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati. 

3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale». 

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»; 

b) all’articolo 4, il terzo comma è abrogato.