Pensioni, novità in Manovra su ricongiunzione dei contributi. Ecco a chi è concessa

(da Doctor33)  Con la manovra 2017 la ricongiunzione diventa un’opzione più facile anche per i medici che hanno spezzoni di contributi all’Inps e forse anche per lo specializzando divenuto libero professionista e contribuente Enpam. Finora, ai soggetti iscritti a due o più enti previdenziali o alla gestione separata Inps e impossibilitati a far pensione con alcuna delle predette gestioni, la legge 228/12 all’articolo 1, comma 239 consentiva il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti solo se si pensionavano per vecchiaia (66 anni e 7 mesi Inps e 68 anni Enpam) con 20 anni di contribuzione in almeno un ente. Con la nuova finanziaria potrà chiedere la ricongiunzione anche chi, indipendentemente dall’età, maturi l’anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi in ambiti Inps, un anno esatto meno le donne (in Enpam 35 anni). Chi avesse presentato domanda di pensione in totalizzazione, onerosa ai sensi del dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, ove il procedimento non sia ancora concluso, può rinunciare ed accedere alla ricongiunzione. Al comma 3, entro un anno dall’entrata in vigore della Finanziaria, i soggetti, titolari di più periodi assicurativi da ricongiungere, valutato che ne han diritto possono, prima di pensionarsi, chiedere la restituzione in 4 rate dei contributi versati nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Chi avesse presentato domanda di pensione in totalizzazione (onerosa ai sensi del dlgs 2 febbraio 2006, n. 42) ove il procedimento non sia stato ancora concluso, può rinunciare e accedere alla ricongiunzione. La soluzione viene incontro ai medici che nel periodo di specializzazione in base al contratto “europeo” hanno contribuito sia all’Enpam in quota A sia all’Inps gestione separata e poi hanno contribuito, poco importa se in ex Inpdap o nella “lontana” galassia Enpam.  Ricordiamo che la ricongiunzione è praticabile anche adesso, ai professionisti che stanno per andare in pensione per raggiunti limiti anagrafici. E ad esempio ai titolari di farmacia nei giorni scorsi Enpaf ha ricordato che i contributi Inps corrisposti prima di diventare contribuenti “interi” alla cassa privatizzata, pur versati per meno dei 20 anni occorrenti a maturare il diritto a pensione di vecchiaia, possono essere cumulati in tutte le gestioni. «In ogni caso, l’Inps riconosce il diritto a pensione ai soggetti che abbiano iniziato a versare i contributi previdenziali dal 1° gennaio 1996 e che possano vantare 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) al compimento di un’età anagrafica attualmente pari a 70 anni e 7 mesi».