Risposta Ufficiale dell’INPS nazionale ai nostri quesiti su certificazioni malattia

OGGETTO: riscontro a quesiti su certificazioni di malattia dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena (PEC del 21 febbraio 2017) Si fa riferimento alla vostra nota di cui all’oggetto, pervenuta per competenza  anche a questa Direzione centrale, in merito alla validità della data di decorrenza della prognosi indicata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’Istituto.

A tal proposito, si precisa che il certificato di malattia ha validità dal giorno di redazione e l’eventuale compilazione della voce “dichiara di essere ammalato dal..” assume rilevanza solo come dato anamnestico.

Pertanto, sono confermate le indicazioni fornite con le circolari Inps n. 63 del 7 marzo 1991 (punto 1) e n. 147 del 15 luglio 1996 (punto 3).

Solo in caso di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere (come precisato nelle suddette circolari cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti) la sussistenza dello stato morboso e la relativa copertura previdenziale di malattia, anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato medesimo.

Nelle ipotesi, infine, di lavoratori turnisti – in merito ai quali nella nota in oggetto si chiedono specifiche informazioni – qualora l’evento di malattia si manifesti in orario successivo alla chiusura dell’ambulatorio medico, il lavoratore, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia dell’Inps, dovrà necessariamente rivolgersi ad una Struttura pubblica di continuità assistenziale per il rilascio della certificazione attestante l’incapacità temporanea al lavoro.  Qualora ciò non fosse possibile, per motivi giustificati e da documentare adeguatamente, il lavoratore medesimo potrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal medico curante il giorno successivo all’inizio dell’evento.

Cordiali saluti

Maria Grazia Sampietro  (Segreteria DEL DIRETTORE GENERALE/Direzione/Abbate Stefania)

 

Commento: Diverse segnalazioni di iscritti medici di MG, conseguenti alla diffusione di notizie e circolari sulla invalidità della prognosi attribuita al giorno precedente alla redazione del certificato di malattia, avevano motivato una nostra richiesta ufficiale all’INPS nazionale.

La risposta pervenuta conferma che, ora che nella “maschera” del certificato telematico è possibile imputare se la visita è stata eseguita in ambulatorio o al domicilio del paziente, solo nel caso della visita domiciliare l’Istituto ammette la “copertura” del giorno precedente.

Le citate circolari del 1991 e 1996, infatti, si riferivano al periodo in cui la redazione era esclusivamente cartacea, e non era possibile identificare con certezza se la visita era stata domiciliare o ambulatoriale. Da questo derivava pertanto, una “tolleranza” dell’istituto sul giorno precedente alla redazione della certificazione.

A questo punto, consigliamo a tutti i colleghi una estrema attenzione in materia, e a sensibilizzare immediatamente i pazienti a questi comportamenti:

– se la prognosi di malattia termina il venerdì e il pz lavora al sabato o alla domenica, in caso di prolungamento dello stato di malattia recarsi tempestivamente in PS o alla Continuità Assistenziale per certificazione di continuazione

– se la prognosi di malattia termina il sabato, presentarsi dal medico di famiglia il lunedì immediatamente successivo per la eventuale certificazione di continuazione

– avvisare gli assistiti del rischio che possa non venire rimborsato un giorno di malattia in caso di comportamento difforme


Il Presidente                                                                                                         Il Vice Presidente

Dott. Michele Gaudio                                                                             Dott. Gian Galeazzo Pascucci