Ddl Lorenzin è legge, nuove regole per ordini e pene aspre per abusivi. Ecco le novità

(da Doctor33)  #DdlLorenzin è legge! Felice dell’approvazione. Si introducono fondamentali novità per 1 milione di lavoratori, sperimentazione clinica e ricerca, tutela dei pazienti fragili e lotta agli abusi. Si aggiunge un nuovo tassello al percorso di riforma del sistema. Con questo tweet il ministro della Salute Beatrice Lorenzin saluta l’approvazione in Senato, con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti, della legge che modifica la normativa del 1946 sugli ordini, introduce nuove professioni sanitarie, cambia i sistemi elettorali introducendo il vincolo di massimo due mandati per consiglieri e presidenti e istituisce un’area delle professioni sociosanitarie che raggruppa i profili di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. Gli ordini sono definiti “enti pubblici non economici”, sussidiari e non più ausiliari dello stato. Agli Ordini di Medici chirurghi, veterinari e farmacisti si affiancano quelli di infermieri – i collegi Ipasvi si trasformano – ostetrici e l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ci sono pure Ordine dei Biologi, degli Psicologi e quello che raggruppa Fisici e Chimici. Saranno tutti articolati per circoscrizioni geografiche /province ma accorpabili a livello regionale e ultraregionale o associabili per particolari funzioni di rappresentanza.
Struttura – Ogni professione avrà a livello centrale una federazione nazionale che coordina gli ordini ed emana il Codice Deontologico: lo approva il Consiglio Nazionale da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine. La commissione albo odontoiatri Fnomceo avrà 9 membri e non più 5. I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7 componenti se gli iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500, 15 oltre i 1500. Con il Comitato centrale garantiscono equilibrio tra i generi e le generazioni. Ogni collegio dei revisori avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali da tre membri, uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Potere disciplinare – Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di commissioni albo esterne a quella dell’ordine nel cui territorio è avvenuto il fatto in giudizio.
Elezioni – Ogni 4 anni e non più 3, alle elezioni di consigli ordinistici provinciali voterà in prima convocazione il 20% degli aventi diritto, poi il quorum si abbassa. Chi è stato presidente, vice, tesoriere e segretario, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Tolta la norma che includeva il mandato corrente tra quelli da considerare per il limite di una sola rielezione. Via pure il voto elettronico e l’obbligo di istituire seggi negli ospedali. Introdotta la sfiducia, anche singolare, alle quattro cariche e ai componenti del comitato centrale.
Nuove professioni – Per avere un nuovo Ordine si può fare richiesta al Ministero della Salute se gli iscritti a un albo sono oltre 50 mila. Arrivano entro marzo i contenuti delle nuove professioni di osteopata e chiropratico, che a luglio dovrebbero avere un ordinamento didattico. Nell’ordine degli ingegneri nasce un elenco degli ingegneri biochimici e clinici.
Abusivismo – Il comma 1 dell’articolo 12 sostituisce l’articolo 348 del codice penale, e aumenta le sanzioni per gli abusivi dall’attuale “milione di lire” prevedendo la reclusione fino a 3 anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro. La pena però aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75 mila euro per il professionista prestanome, che rischia anche l’interdizione da 1 a 3 anni dall’attività. La sentenza è pubblicata e c’è la confisca della strumentazione usata per commettere il reato che i comuni indirizzeranno a fini assistenziali. In caso di omicidio colposo per l’abusivo (aggiunta ad articolo 589 c.p.) c’è la reclusione da 3 a 10 anni. In caso di lesioni colpose (art 590 cp) la reclusione va da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e mezzo a 4 anni. Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza licenza c’è la sanzione amministrativa fino a 7.500 euro
Responsabilità – Si confermano le norme della legge Gelli secondo cui in caso di condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul medico per dolo o colpa grave, l’importo del risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o della retribuzione dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno subito precedente o successivo. Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti dovrà agevolare l’accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti.
Il Governo dovrà cambiare le regole per la sperimentazione dei medicinali con riguardo a medicina di genere e pediatria e attenzione alle malattie rare. Entro il 2018 il Ministero varerà un piano per la medicina di genere. Sono previsti massimo 40 comitati etici territoriali, 3 nazionali e un centro di coordinamento nazionale come richiestoci, quest’ultimo, dall’Unione Europea quale riferimento. SI prevedono ulteriori modalità per inserire specializzandi nella rete formativa; medici extracomunitari che vogliano partecipare progetti formativi in Italia potranno essere autorizzati con decreto per 2 anni. Si estendono ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute i contratti previsti per la dirigenza sanitaria Ssn.