Articolo 58 Codice Deontologico e sue applicazioni pratiche

Cari colleghi iscritti, è dovere di questo Consiglio Direttivo ricordare a tutti il testo dell’Articolo 58 del vigente Codice Deontologico, un tempo intestato “Rispetto Reciproco” ed ora intitolato “Rapporti tra colleghi”. Il suo testo è questo sotto:

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. 

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e

colpevolizzanti.

Ricordiamo che le norme deontologiche non riguardano soltanto la vita professionale del medico, ma incidono su tutta la sfera comportamentale del professionista, inclusi i rapporti con le autorità , con i cittadini e con i colleghi.

Troppo spesso siamo coinvolti in conversazioni di lavoro o amicali durante le quali un medico lamenta che un collega ha esternato un giudizio spiacevole sul suo operato durante una consulenza o una visita, mettendo a repentaglio la relazione di cura tra medico e paziente.

Altre volte dei nostri iscritti riferiscono che per loro necessità si sono dovuti sottoporre a visite o indagini da colleghi e per esse è stato richiesto il pagamento completo della prestazione.

Corre l’obbligo di ricordare a tutti quanto sia importante e qualificante, soprattutto ai tempi odierni, il reciproco rispetto e la salvaguardia dei rapporti professionali.

E uno dei modi da sempre più corretti per mantenere un buon rapporto con i colleghi, ai sensi dell’Art. 58, è quello di evitare commenti negativi sulla loro professionalità e anche di evitare di richiedere il pagamento di tariffe professionali a colleghi o a loro parenti stretti che si rivolgono a noi per le loro necessità di salute.

Sappiamo bene quanto sia difficile, e a volte impossibile, erogare una prestazione professionale in regime di completa gratuità, soprattutto per i colleghi dipendenti ospedalieri o per coloro che si avvalgono di strumentazioni costose o dell’opera di collaboratori esterni, ma ricordiamo che nel testo del citato Art. 58 è scritto espressamente che si può chiedere il completo ristoro delle spese, e questo, solo questo, speriamo sia richiesto da ora in poi a tutti i colleghi che richiedono la nostra opera per se stessi o per i loro familiari

                                                                                   Il Consiglio Direttivo OMCeO Forlì-Cesena