La CAO indica quale è l’informazione sanitaria corretta. A fine giugno le Linee Guida

(da Odontoiatria33)  Per le Linee guida sulla pubblicità sanitaria si dovrà attendere a fine giugno quando la CAO nazionale si riunirà in Assemblea per approvare il documento che nelle prossime settimane verrà inviato a tutti i presidenti CAO e potrà essere emendato prima della sua approvazione.   La roadmap è stata decisa durante l’ultima Assemblea CAO tenutasi a San Patrignano. In attesa delle Linee guida, il presidente CAO Raffaele Iandolo (nella foto), sul tema, ha inviato ai presidenti CAO provinciali una informativa con il fine di delineare “i meccanismi attuativi delle norme ad oggi vigenti”.   Precisando come non di deve più parlare di pubblicità ma di messaggio informativo, Iandolo ricorda che lo stesso, in qualsiasi modo venga diffuso, “può avere ad oggetto esclusivamente: 

– l’attività professionale;

– le specificazioni dei titoli e delle specializzazioni professionali posseduti;

– le caratteristiche del servizio offerto;

– la struttura dello studio e i compensi relativi alle prestazioni.

L’informazione, inoltre, deve essere:

– trasparente;

– veritiera;

– corretta;

– funzionale all’oggetto.

Ma non deve essere:

– equivoca;

– ingannevole;

– denigratoria.

Presidente Iandolo che ricorda come a “completamento della normativa già vigente, la legge di bilancio, nel comma 525, ha introdotto il divieto di pubblicità di carattere promozionale o suggestivo”.  In particolare il presidente CAO ricorda che “il messaggio informativo sanitario ha l’obiettivo, nell’ambito del rapporto tra medico e paziente, di compensare l’asimmetria informativa spesso presente in tale rapporto”.  “Al contrario –continua- il fine ultimo del messaggio promozionale (vietato) è l’incremento della vendita di un prodotto, quindi nella fattispecie l’incremento della fruizione della prestazione odontoiatrica”.  Tra gli esempi di messaggi promozionali vengono indicati gli sconti, le offerte speciali, l’utilizzo di testimonial, l’organizzazione o partecipazione a determinati eventi, i campioni gratuiti, le offerte on-line, ecc Invece il messaggio è suggestivo, e quindi non conforme al Comma 626 della Legge di bilancio 2014, quando un’idea, una convinzione, un desiderio, un comportamento sono imposti dall’esterno, da altre persone o anche da fatti e situazioni valutati non obiettivamente, e da impressioni e sensazioni soggettive non vagliate in modo razionale e critico, con la conseguente accettazione passiva e acritica dei contenuti del messaggio.  “Vorrei sottolineare –scrive Iandolo- che il passaggio fondamentale consiste soprattutto in un necessario cambiamento di mentalità, laddove bisogna diffondere informazioni sanitarie che siano funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria come la legge prevede”.