Riscatto laurea, INPS elimina il vincolo anagrafico
(da DottNet) Novità per il riscatto della laurea con ulteriori indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. La nota arriva dall’Inps con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 (https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm ) Il documento illustra inoltre la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
Riscatto laurea, la circolare Inps I soggetti che rientrano solo nel sistema di calcolo contributivo, ossia coloro che non hanno avuto rapporti lavorativi in data antecedente al 1° gennaio 1996 avranno più tempo per la pace fiscale ossia il riscatto dei contributi. Il Decretone ha stabilito che aumentano da 5 a 10 gli anni per la rateizzazione dell’onere da sostenere. Di conseguenza il numero massimo delle rate mensili passa da 60 a 120, per un importo minimo di 30 euro. L’art. 20 ha introdotto, per il riscatto della laurea, una nuova modalità di calcolo più vantaggiosa per la determinazione dell’onere da versare per il relativo riscatto in favore dei laureati dopo il primo gennaio 1996. Un’opzione che riguardava inizialmente solo i giovani laureati entro il 45esimo anno di età, ma il limite del vincolo anagrafico è stato eliminato da un emendamento.
Pace contributiva, le novità Potranno accedere alla “pace contributiva” i soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria). Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è l’iscrizione dell’interessato a uno dei seguenti regimi previdenziali:
all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335
Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi e, ovviamente, deve essere di epoca successiva al 31 dicembre 1995 e compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate. L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.
Riscatto laurea, le novità Per agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario che si collocano nel sistema contributivo, ossia dopo la data dell’1 gennaio 1996, viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo per determinare l’onere da versare all’Inps che consente di riscattare il percorso di studio universitario in relazione al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.878 euro); all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%). Si tratta comunque di una modalità di calcolo agevolata alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Infatti, i soggetti interessati possono richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto già statuito nel comma 5-quater dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 (introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019) o al comma 5 5 del medesimo articolo.