Consulenze o perizie medico legali: il “discrimen” per l’esenzione da Iva

(da Doctor33)   In tema di I.V.A.,se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione prevista dall’art.13,arte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica. Trattasi infatti di certificazioni, perizie medico -legali attraverso cui si persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui, che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona e che anche nel nostro ordinamento normativa, sono escluse dall’esenzione prevista dall’art.10, n.18 del D.P.R. n.633 del 1972.  (avv.ennio grassini – www.dirittosanitario.net )