Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale.

La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato  un emendamento al decreto legge per l’attuazione del Pnrr che prevede che l’efficacia delle polizze assicurative per il rischio professionale è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.   Leggi L'articolo completo al LINKhttp://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=100882&fr=n

Come distinguere il Covid dall’influenza: corso Fnomceo per medici

(da DottNet)   Come distinguere il Covid dall’influenza, o da un’infezione batterica delle alte vie respiratorie? Con l’autunno tornano i malanni di stagione, che possono presentare gli stessi sintomi del Covid: distinguerli diventa quindi cruciale sia per limitare la diffusione del Sars-CoV-2, sia per prescrivere in maniera appropriata gli antibiotici. È dedicato proprio alla “Gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori in Medicina Generale in epoca COVID-19” il nuovo corso di formazione a distanza della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, realizzato con il contributo del progetto Ampio Spettro – collaborazione scientifica tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università di Cagliari – e on line dal 16 ottobre, sulla piattaforma FadInMed. Gratuito come tutti i corsi offerti dalla Fnomceo, è accreditato per i medici, erogando 21,6 crediti ECM.

I sintomi dei pazienti - “Il fatto che COVID-19 si possa manifestare con sintomi e segni molto simili a quelli di un’infezione benigna stagionale o di un’infezione batterica delle alte vie respiratorie ha determinato un aumento notevole delle complessità gestionali, dilatando quindi in maniera rilevante l’area di incertezza clinica che i medici devono affrontare – spiega Guido Giustetto, componente del Comitato Centrale Fnomceo e corresponsabile scientifico del corso, insieme a Peter Kurotschka, Coordinatore progetto “Ampio Spettro”, e a Giuseppe Parisi Presidente della SIPeM, la Società italiana di Pedagogia medica -. L’individuo deve essere curato non solo tenendo conto della prognosi individuale ma anche, e forse soprattutto, tenendo conto della necessità di limitare la diffusione epidemica di SARS-CoV-2. Tutto ciò ha importanti ripercussioni anche sull’organizzazione delle cure primarie e sulla gestione del tempo da dedicare alle varie aree di patologia”.

Crediti Ecm: termine ultimo 31 dicembre, nessuna proroga

(da DottNet)    Entro il 31 dicembre 2021 tutti i professionisti sanitari dovranno mettersi in regola con i Crediti ECM. In caso contrario potranno incorrere in serie sanzioni disciplinari da parte degli Ordini di competenza, tra cui la sospensione dall’attività professionale. Dopo il 31 dicembre di quest’anno non sarà più possibile recuperare i crediti non conseguiti nei trienni (2014-206 e 2017-2019). A partire dal 2022 partiranno i primi controlli ed eventuali provvedimenti ordinistici. Ogni triennio, compreso il 2020-2022, servono almeno 150 crediti ECM. Nel 2020, come si ricorderà, era stato sospeso l’obbligo formativo per il Covid. Da questi vanno sottratti, quindi, i 50 crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza pandemica. E non è tutto, qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti. Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è, dunque, di 70 crediti.

Il termine ultimo del 31 dicembre è stato confermato dal sottosegretario Sileri in un'intervista a Quotidiano Sanità. "Al momento non sono in discussioni ulteriori proroghe o eventuali deroghe. I colleghi, quindi, avranno circa 3 mesi per assolvere al loro obbligo formativo". Dal 2022 partiranno controlli e sanzioni, che spettano agli Ordini. La norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre ad una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione, afferma Sileri. "È inoltre in corso di valutazione il coinvolgimento nell'ambito sanzionatorio anche delle assicurazioni professionali. Confido, tuttavia, che non vi sarà la necessità di arrivare fino alle sanzioni. Pur comprendendo perfettamente l’incredibile sforzo di medici e operatori sanitari, sono convinto che ognuno di loro consideri l'aggiornamento professionale come un'opportunità per stare al passo con i progressi della medicina e non come un'imposizione. L'obiettivo infatti è sempre uno solo: garantire a tutti i pazienti le migliori cure e la migliore assistenza", precisa il sottosegretario a QS.

Certificati Covid. Ci sarà una piattaforma nazionale e sarà scaricabile anche tramite Fascicolo sanitario e App Immuni.

È previsto nel decreto legge "Governance e Semplificazioni" pubblicato ieri notte in Gazzetta. La piattaforma per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid, operabili a livello nazionale ed europeo, sarà realizzata attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. Le certificazioni disponibili ai vaccinati sia con l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico che tramite l’app Immuni   Leggi L'articolo completo al LINK

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=95983&fr=n

Corsi FAD FNOMCeO attivi fino al 31 dicembre 2020

La Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato, nella riunione del 10 giugno u.s., una delibera con la quale il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017 - 2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014 - 2016, è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Si allega elenco corsi FAD FNOMCeO attivi fino al 31 dicembre 2020 Corsi FAD FNOMCeO

Crediti ECM: importanti precisazioni emerse dal nostro corso di aggiornamento di Dicembre

Nel corso della serata “ECM Come, Quando e Perché?” organizzata presso la nostra Sala Convegni il 5 Dicembre scorso, il relatore Dott.Stefano Almini, Rappresentante dell’ Area Odontoiatri in Commissione ECM Regione Lombardia e Componente del Comitato Scientifico del Provider Ecm “Fnomceo-Omceo in Rete” ha chiarito che in cosa consiste "essere in regola" dal punto di vista dell' aggiornamento ECM, alla luce delle ultime norme.   Il sistema ECM attuale incomincia a riconoscere un bonus di crediti in relazione al numero di crediti raggiunti durante un triennio formativo. Infatti dal raggiungimento di almeno 80 crediti di un triennio formativo, si attiva in automatico un riconoscimento di 15 crediti, a vantaggio del triennio successivo. Il relatore inoltre ha definito quando è possibile parlare di "Certificabilità" del triennio formativo (quando si è raggiunto il totale dei crediti corrispondenti al proprio obbligo formativo, quindi 150 crediti) e quando si parla di "Attestabilità" (quando l'Ordine attesta i crediti effettuati, che, nel caso di oltre gli 80 crediti, già indica di essere  in un range premiante).  Maggiormente premiante sarà superare i 120 crediti, con un bonus di 30 crediti, a vantaggio del triennio successivo, sgravando quindi il numero di crediti dell'obbligo standard (di 150 crediti).  Ai fini assicurativi e dei contratti di lavoro privati e pubblici, quindi, per ottenere la "Attestazione" di aggiornamento ECM dal proprio Ordine è sufficiente avere conseguito tra gli 80 e i 120 crediti nel triennio precedente.  Nel caso invece la società di assicurazione o il datore di lavoro richiedano la "Certificazione" di aggiornamento ECM, in questo caso l'iscritto deve avere ottenuto 150 crediti nel triennio precedente, che però possono essere scontati a 120 se ha aderito ad un dossier formativo di gruppo (Vedi LINK  https://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Comunicazione_n._134_Attivazione_Dossier_di_gruppo_FNOMCeO-signed-3.pdf) o se ha compilato il suo Dossier Formativo Individuale sulla piattaforma Cogeaps

Come ottenere, e farsi riconoscere, crediti ECM dall’autoformazione

(da Odontoiatria33)   A quasi sei mesi dalla chiusura del triennio formativo 2017/2019, può essere utile ritornare sulla possibilità data al professionista di ottenere, nel triennio, il 20% dei crediti necessari per ottemperare all’obbligo formativo attraverso l’autoformazione. Per quanto riguarda le attività rientranti nell’autoformazione, le indicazioni generali che arrivano dalla Commissione Nazionale ECM, valide per tutte le professioni sanitarie, sono “l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati” e “l'attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione”.  L’attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo. autocertificato. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista il numero dei crediti da attribuire. Spetta all’Ordine indicare il numero di crediti acquisiti dal discente valutando l’attività svolta ed autocertificata.  Come fare per il riconoscimento dei crediti?    La validazione del percorso formativo seguito in autoapprendimento viene autocertificato, sulla base del modello fornito dal Cogeaps (allegato a  questo articolo). Le vie per ottenere il riconoscimento dei crediti sono due: 1) Consegnare il modulo di autocertificazione al proprio Ordine provinciale 2) Collegarsi direttamente al sito CoGeAPS e inserire autonomamente i dati dell'autocertificazione attraverso l'area riservata.   Da più parti si consiglia, per abbreviare i tempi di riconoscimento, di consegnare direttamente al proprio Ordine il modulo dell’autocertificazione compilato, indicando, nel caso l’autoformazione sia stata svolta leggendo libri o articoli di riviste anche online: il titolo, autore, editore, anno di pubblicazione e se online l’indirizzo web.

Modulo autoformazione

Recupero Crediti ECM triennio 2014-2016

Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni). Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 possono essere trasferiti al triennio precedente agendo direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link http://www.cogeaps.it

Ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Gli iscritti in condizione di "carenza formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni anno solare, per riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in una nuova situazione di carenza.

Recupero Crediti ECM triennio 2014-2016

Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).  Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 possono essere trasferiti al triennio precedente agendodirettamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link http://www.cogeaps.it .  Ma, ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.  Gli iscritti in condizione di "carenza formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni anno solare, per riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in una nuova situazione di carenza

ECM: la Commissione concede “proroga”

Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al triennio 2014 – 2016, potendo acquisire sino al 50% del punteggio complessivo (150 crediti al netto di esoneri ed esenzioni).
A stabilirlo, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha deliberato in tal senso nella riunione del 13 dicembre scorso.
Sempre in quell’occasione, la Commissione ha fissato i nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti agli eventi da parte dei provider.
Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, fatti salvi esoneri, esenzioni, ed eventuali altre riduzioni (v. delibera del 4 novembre). Meccanismo premiante per i professionisti che, nel precedente triennio, si siano dimostrati “virtuosi”: la Commissione ha infatti previsto una riduzione di 15 crediti per  i sanitari che abbiano soddisfatto il proprio dossier  formativo individuale,  alla quale si sommano uno “sconto” di 30 crediti per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti o di 15 crediti se il “punteggio si assesta tra 80 e 120.
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