Decreto semplificazioni sospende dall’Albo chi non ha la Pec. Ecco cosa prevede la norma

(da Doctor33)   Da questo mese è operativa la sospensione dall’Albo per il professionista che non comunichi all’Ordine l’indirizzo Pec. Il Decreto Legge Semplificazioni numero 76, in vigore dal 16 luglio, porta a compimento la legge 185/08 che obbliga medici e dentisti, come gli altri professionisti iscritti ad un Ordine o Albo, a dotarsi di Posta elettronica certificata ed a comunicare l’indirizzo all’Ordine di appartenenza. Recita l’articolo 37: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Rischia anche l’Ordine. In caso di “rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati” si prevede “scioglimento e commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante”.
L’indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Difficile che un professionista abbia più indirizzi di posta certificata, più facilmente può forse accadere che l’Ordine non sappia dal professionista se quest’ultimo abbia la posta certificata e lo diffidi senza motivo. Se un professionista con posta certificata in uso si accorgesse che il suo ordine non ha i suoi estremi, per legge la mancanza è considerata dell’Ordine che non gli ha richiesto l’indirizzo e non lo ha comunicato al registro Ini-Pec. Buona norma è comunque controllare sul Registro nazionale se i propri estremi sono riportati e avvertire l’Ordine di appartenenza. Se invece fosse l’iscritto a non essersi dotato di posta elettronica certificata in 12 anni, il mancato adempimento è sua responsabilità e da qui la diffida dell’Ordine e la successiva sospensione previste dalla legge.
In realtà il decreto legge di luglio, da convertire entro metà settembre, starebbe andando un po’ al di là delle prerogative della Pubblica amministrazione. Il presidente della Federazione degli Ordini Filippo Anelli ha scritto al premier Conte evidenziando nella norma un automatismo che lede “due principi fondamentali costituzionali: l’autonomia degli Ordini, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, che ha qualificato gli Ordini stessi come enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all’apparato statale; e la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione dell’Organo competente in relazione al comportamento del soggetto interessato”. Per inciso, si rischia poi di compromettere, in caso di sospensione del professionista, lo svolgimento dell’attività assistenziale sanitaria. Anelli chiede a Conte di intervenire per risolvere il problema in sede di conversione del decreto. E spiega come la maggioranza dei professionisti sprovvisti di indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età, come i termini previsti nella normativa per adempiere all’obbligo coincidano con le ferie estive e come siano dietro l’angolo i rinnovi delle cariche ordinistiche provinciali. Altro effetto del decreto legge, all’articolo 24, è che dal 1° marzo 2021, se non in possesso di carta d’identità elettronica (perché deve ancora rinnovarla), il cittadino potrà utilizzare solo l’identità digitale Spid per accedere ai servizi Inps o del Fisco. Entro il 28 febbraio tutti gli Enti pubblici e la Pubblica amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online; per contro non si avranno più tante password (e nomi utente) da ricordare né Pin da portarsi dietro, ma un solo identificativo. Il provvedimento contiene nel complesso semplificazioni in materia di contratti pubblici, edilizia, procedimentali, trasferimenti e contratti di docenti universitari, ambiente e green economy, iscrizione e cancellazione dal registro imprese. Le imprese individuali attive che non hanno ancora indicato il proprio domicilio digitale all’ufficio del registro devono farlo entro il 1° ottobre. Dopo, sono sottoposte a una sanzione ex articolo 2194 cc fino a 1548 euro, previa diffida a mettersi in regola entro 30 giorni.

Il funzionamento della dieta dipende dai primi giorni

(da DottNet)   La reazione metabolica nei primi giorni di dieta rivela se dimagriremo e quanto. Lo ha scoperto l’Università di Pisa e il National Institutes of Health statunitense il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica ‘Metabolism Clinical and Experimental’. Secondo lo studio è la risposta metabolica all’inizio della dieta a determinare la perdita di peso a lungo termine. Dal punto di vista quantitativo, se il metabolismo si riduce di 100 kcal al giorno questo si traduce in media in 2 kg di peso non perso dopo sei settimane di dieta.  “Ognuno di noi possiede uno specifico profilo metabolico – spiega Paolo Piaggi, bioingegnere dell’Ateneo pisano e autore senior dello studio ‘Cervello di ritorno’ presso l’Università di Pisa grazie al programma Rita Levi Montalcini – alcuni soggetti hanno un metabolismo più ‘risparmiatore’ rispetto ad altri, ossia riducono maggiormente il loro consumo energetico giornaliero quando diminuiscono il loro introito calorico come, ad esempio, durante una dieta ipocalorica.   Questi soggetti tendono quindi a perdere meno peso nel tempo dato che il loro organismo riduce molto il suo consumo energetico, pertanto la dieta ipocalorica in questi soggetti perde la sua efficacia in termini di calo di peso corporeo nel corso del tempo”.  La ricerca è stata condotta nella clinica del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Niddk) a Phoenix e ha riguardato 11 individui sani ma in sovrappeso o con obesità di cui è stata misurata la spesa energetica per 24 ore in una camera metabolica durante una dieta ipocalorica di sei settimane che riduceva del 50% il fabbisogno energetico giornaliero individuale.  “L’efficacia della dieta ipocalorica per perdere peso dipende strettamente dal nostro specifico profilo metabolico – afferma Piaggi – sapere se rientriamo più nella tipologia di metabolismo più ‘risparmiatore’ o più ‘dispendioso’ può aiutarci a identificare i soggetti in cui la dieta ipocalorica avrà un maggior effetto sulla perdita di peso rispetto ad altri che devono invece supplementare la dieta con, a esempio, un’aumentata attività fisica per innalzare il loro dispendio energetico e poter efficacemente perdere peso”.

Telemedicina, Fnomceo a Regioni: rinviare esame del provvedimento. Serve Tavolo congiunto

da Doctor33)    “Erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”: è questo il tema al centro del documento messo a punto dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Un documento che, pur riguardando questioni di pertinenza professionale del medico, tanto da essere oggetto di articoli del Codice di Deontologia, è stato scritto «senza consultare in alcun modo la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo)». Lo afferma il presidente della stessa Fnomceo, Filippo Anelli, che ha quindi scritto una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e al coordinatore della Commissione Salute, Luigi Icardi. Anelli chiede il rinvio dell’esame del provvedimento, in maniera da poter convocare il tavolo di confronto permanente istituito tra la Fnomceo e la Conferenza delle Regioni.
“Riteniamo che il contributo della Fnomceo, ente di circa 445.000 professionisti, possa essere fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’assistenza al cittadino – scrive Anelli -. Si sottolinea che l’art. 78 del Codice di deontologia medica (Tecnologie informatiche) e i relativi indirizzi applicativi facenti parte integrante dello stesso codice trattano questa materia, prevendo che ‘il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica'”. «Si rileva inoltre che l’art. 24 dello stesso Codice – prosegue Anelli – recita che “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”». È dunque evidente, afferma, che il medico “può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente (“direttamente”) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero. In conclusione, in considerazione della delicatezza della materia che presenta ricadute rilevanti per i professionisti e i cittadini, chiediamo di rinviare l’esame del provvedimento e di procedere alla convocazione del Tavolo di Lavoro permanente previsto dal protocollo».

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