Placca e fumo mettono a rischio gli impianti, si devono sensibilizzare i pazienti

(da Odontoiatria33)   “La presenza di placca in un sito implantare determina un rischio aumentato di circa 14,3 volte di insorgenza e progressione di una perimplantite”, ad evidenziarlo è il vice presidente SIdP Nicola Sforza.  “E’ evidente –dice- che il paziente che si sottopone a terapia implantare deve essere in grado di eseguire a casa le manovre corrette di igiene orale per rimuovere efficacemente la placca batterica che si deposita a livello della protesi e attorno all’impianto stesso”. Il dot. Sforsa sottolinea, anche, come al paziente si debba spiegare che il sanguinamento “è un importante segnale di allarme, così come la presenza di pus”.  Altro fattore che mette a rischio la sopravvivenza dell’impianto con conseguenze nefaste per la riabilitazione impianto protesica è il fumo.  Anche in questo caso motivare i pazienti soprattutto con impianti a smettere è determinante.  “Il fumatore ha un rischio aumentato di circa 4 volte di sviluppare complicanze perimplantari. Il rischio di perimplantite è molto alto nei pazienti (circa 40%) che hanno sofferto di parodontite e se quest’ultimi sono anche fumatori, il rischio sale al 70%. Ci sono inoltre altri fattori di rischio per il successo a lungo termine degli impianti, rappresentati dalla suscettibilità genetica, dal diabete, dallo stress e da alcune forme di gravi ipovitaminosi”.  Vice presidente SIdP che ricorda come “la prevenzione delle malattie perimplantari deve basarsi su un percorso diagnostico, terapeutico e di mantenimento individualizzato per ogni paziente”.  Il dott. Sforza ricorda, poi, come anche precisione della protesi implantare e la conformazione della stessa, che agevoli il paziente nelle operazioni di igiene domiciliare sonno basilari per mantenere efficiente la riabilitazione implantare.  Infine il motivare il paziente all’igiene orale professionale con controlli clinici periodici, con continua motivazione ed istruzione al paziente, conclude Sforza, sono passaggi “fondamentali per intercettare eventuali patologie perimplantari ancora iniziali e quindi facilmente trattabili”.

La legge Gelli si applica solo ai fatti accaduti successivamente alla sua pubblicazione

(da Doctor33)   Il principio generale di irretroattività della norma dettato dall’art. 11 delle c.d. preleggi, per quanto non previsto in costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova un limite invalicabile nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche nonché delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
E ciò tanto più ove si considerino le conseguenze illogiche che deriverebbero alle situazioni pregresse e ancora non esaurite dall’adozione della diversa tesi ermeneutica, ad esempio in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove si rischierebbe di arrivare all’assurda conseguenza per cui il termine più breve quinquennale, tipico della responsabilità aquiliana, verrebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge G.B., la giurisprudenza applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

Il medico non può essere sanzionato per eccesso di prescrizioni

(da DottNet)    Arriva una sentenza per certi versi rivoluzionaria tutta a favore dei medici prescrittori. Il magistrato del Tribunale di Lecce, competente per il lavoro, giustifica il lavoro dei medici di famiglia costretti a rimborsare presunti eccessi di farmaci che avrebbero danneggiato le casse dell’Asl. . Nel caso in questione il professionista si era vista tagliare lo stipendio 276 euro per 12 mensilità (per un totale di oltre 3 mila euro), per avere prescritto, tra il 2013 e il 2014, in favore di una sola paziente, su indicazione dell’Utic di Casarano, bombole di ossigeno gassoso oltre le prescrizioni previste nelle linee guida in materia. Ma i giudici hanno accolto il ricorso del medico, condannando la Asl a restituire l’importo oltre a interessi e rivalutazione.   “Al di là delle questioni relative al carattere cogente di tale linee guida e delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni – si legge nella sentenza – si deve rilevare che essere sono finalizzate ad evitare sprechi, il che presuppone normalmente condotte reiterate e relative ad una pluralità di casi e di pazienti, apparendo invece difficilmente compatibile con prescrizioni nei confronti di un’unica paziente, tanto più ove si consideri che esse erano assistite da una espressa ‘autorizzazione utilizzo farmaco al di fuori delle indicazioni fornite dal ministero della Salute’”. Dunque, per il giudice, “trattandosi di un unico episodio e dati gli importi certamente non elevati del presunto ‘spreco’, non vi sono elementi per ritenere che vi sia stato dolo o colpa grave”. Piuttosto è un altro aspetto a preoccupare il giudice: “Il medico potrebbe essere costretto a dover scegliere di non prescrivere un farmaco, pure ritenuto necessario o comunque utile per la cura di un paziente, per evitare trattenute sullo stipendio (così correndo però il rischio di eventuali azioni di responsabilità da parte del paziente)”.   Per il giudice “ne consegue che una interpretazione così rigida e rigorosa del valore delle “linee guida” e degli effetti di eventuali violazioni delle relative prescrizioni o indicazioni – scrive il giudice – appare pericolosa rispetto alle esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. , potendo porre il medico di fronte a dubbi di difficile soluzione tra il timore di responsabilità nei confronti dei pazienti (con la possibilità di eventuali eccessi della cd. “medicina difensiva”) e rischi di trattenute sullo stipendio conseguenti a prescrizioni che egli ritiene necessarie nel caso di specie, ma non conformi alle linee guida”. “È evidente quindi – afferma ancora il giudice  che un qualche margine di discrezionalità deve essere lasciato al medico e che la sua responsabilità personale può essere ravvisata solo in caso di dolo o di errore grave conclamato”.

Usa. Dentisti sotto accusa: prescrivono troppi antibiotici

È una potente ‘call to action’ quella che scaturisce da una ricerca della University of Illinois, che ha evidenziato come la prescrizione preventiva di antibiotici prima di una procedura odontoiatrica sia inutile in oltre l’80% dei casi. E dunque dannosa per i pazienti che rischiano di sviluppare resistenza antibiotica e di fare infezioni da batteri resistenti. Sotto accusa l’iperprescrizione di clindamicina che aumenta di rischio di sviluppare un’infezione da Clostridium difficile. L’uso preventivo di antibiotici dovrebbe essere riservato ai pazienti cardiopatici ad alto rischio   Leggi l’articolo completo al LINK

Inibitori della pompa protonica: nuovi dati confermano che è necessario usarli con cautela

(da Univadis)   I pazienti che, senza un’indicazione documentata, assumono inibitori della pompa protonica (IPP) hanno un eccesso di mortalità dovuto a malattia cardiovascolare, malattia renale cronica e tumori del tratto gastrointestinale superiore. Una storia pregressa di malattia cardiovascolare, malattia renale cronica e tumori del tratto gastrointestinale superiore non modifica la relazione tra l’uso di IPP e il rischio di morte per le cause suddette.

Descrizione dello studio  Sono stati analizzati i database del Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti d’America. Sono stati identificati i soggetti che tra il 2002 e il 2004 hanno iniziato a usare farmaci per sopprimere la secrezione acida: IPP (n=157.625) o anti-H2i (n=56.842).  È stata valutata l’associazione tra l’uso dei farmaci e la causa di morte (follow-up: 10 anni).  Fonti di finanziamento: US Department of Veterans Affairs, Washington University in St Louis.

Risultati principali   Le morti in eccesso per 1.000 pazienti che assumevano IPP erano 45,20 (IC 95% 28,20-61,40).  Il 38,65% di queste morti erano legate a malattie del sistema cardiocircolatorio, il 28,63% a neoplasie, il 13,83% a malattie del sistema genito-urinario e il 9,29% a malattie infettive e parassitosi.  Il rischio di mortalità per ogni causa e il rischio di mortalità per malattia del sistema cardiocircolatorio, neoplasia e malattia del sistema genito-urinario aumentava all’aumentare della durata cumulativa dell’esposizione agli IPP.  Tra i pazienti senza un’indicazione documentata per l’uso di farmaci per sopprimere la secrezione acida (n=116.377), l’assunzione di IPP si associava con un eccesso di mortalità per malattia cardiovascolare (22,91; IC 95% 11,89-33,57), malattia renale cronica (4,74; 1,53-8,05) e tumore del tratto gastrointestinale superiore (3,12; 0,91-5,44).  Il rischio di morte dovuto a queste cause non era modificato da una storia di malattia cardiovascolare, malattia renale cronica o tumore del tratto gastrointestinale superiore.

Limiti dello studio  La coorte in esame presenta caratteristiche peculiari (maschi, anziani, caucasici), i risultati potrebbero non essere generalizzabili.  L’esposizione ai farmaci è ipotizzata sulla base delle prescrizioni.

Perché è importante   Gli IPP sono spesso utilizzati senza indicazione e per periodi protratti. Lo studio mostra che l’eccesso di mortalità associato all’uso di IPP, già noto, è dovuto a malattia cardiovascolare, malattia renale cronica e tumori del tratto gastrointestinale superiore.  Le evidenze disponibili implicano che è fondamentale utilizzare gli IPP solo quando esiste l’indicazione medica e solo per il tempo strettamente necessario.

(Xie Y, Bowe B, et al. Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study. BMJ 2019;365:l1580.  doi:10.1136/bmj.l1580

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