Lo stretto filo che lega la Disfunzione Erettile e le Malattie Cardiovascolari

(da Cardiolink)  L’erezione peniena è un evento neuro-vascolare determinato dall’interazione tra una dimensione organica (costituita principalmente da determinanti cardiovascolari, neurologici e ormonali), una intrapsichica (che vede come principali determinanti l’identità sessuale individuale e il senso di benessere), e una relazionale (il contesto in cui si realizza il rapporto sessuale). La disfunzione erettile (DE) è definita dalla consensus conference del 1993 del National Institute of Health, come la persistente incapacità a raggiungere e mantenere un’erezione sufficiente per avere un rapporto sessuale soddisfacente. In ogni paziente con DE, fattori organici, intrapsichici e relazionali sono presenti simultaneamente e interagiscono mutuamente. La disfunzione erettile (DE) è un disturbo molto comune. Si stima che a livello mondiale ne soffrano ben 140 milioni di uomini ed entro il 2025 si prevede che tale cifra raggiungerà i 300 milioni. In Italia ne è affetto circa il 12% della popolazione maschile.

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Non rispondete alla “European Medical Directory”

In questi giorni i medici Italiani stanno ricevendo per posta la offerta da parte una società chiamata “EuroMedi” per entrare a far parte di un database professionale chiamato ‘Euroepan Medical Directory’

Consigliamo i nostri iscritti di NON RISPONDERE, dato che le modalità di contatto e le finalità sembrano le medesime del famigerato “Registro Italiano Medici” di qualche anno fa.

Se il medico aderisce e manda i suoi dati, firmando la adesione, gli viene poi richiesta una ‘quota’ annuale di registrazione (ne contratto vengono citati in piccolo 877 euro) che poi è molto difficile evitare di corrispondere. Ripetiamo, non rispondete, e cestinate la lettera

Nuovi Lea tra “indicazioni di appropriatezza” e “condizioni di erogabilità”. Qualche chiarimento.

(da Fimmg.org)   Il recente DPCM sui “nuovi LEA” ha suscitato una serie di discussioni relative alle limitazioni dell’attività prescrittiva del medico.  Qualche chiarimento sembra necessario.  Fondamentale è la distinzione tra “indicazioni di appropriatezza” e “condizioni di erogabilità”.

Le “condizioni di erogabilità” sono precisi vincoli prescrittivi che vietano al medico di attuare una prescrizione. Sono state limitate a pochissime situazioni, quali i test genetici, la densitometria ossea, alcune prestazioni  di medicina nucleare. Hanno, di fatto, lo stesso significato delle note AIFA.
Le “indicazioni di appropriatezza” , invece, sono uno strumento per il medico prescrittore che consente di identificare le situazioni nelle quali le evidenze scientifiche rendono  raccomandabile l’esecuzione di un accertamento. Le indicazioni relative ai test allergologici, oggetto di recente polemica, si collocano proprio tra queste. Di per se non pongono alcun vincolo al medico, che, nella singola situazione clinica, può derogare alle stesse senza che ciò gli venga contestato. Tuttavia, le “indicazioni di appropriatezza” consentono alle Regioni dalla Aziende Sanitarie di disporre di indicazioni ufficiali sulle quali indirizzare le attività di controllo e valutare il comportamento prescrittivo complessivo del medico, compito comunque di difficile attuazione,
ma del tutto impossibile in assenza di riferimenti validati da uno specifico consenso.
Tuttavia, dal momento che le conoscenze scientifiche e di conseguenza le linee guida sono in continua evoluzione, è previsto l’aggiornamento periodico delle indicazioni di appropriatezza da parte dell’apposita commissione ministeriale, che è già al lavoro.
Vale la pena di ricordare come anche la recente legge sulla responsabilità del medico faccia espresso riferimento alle linee guida anche in tema di responsabilità penale: i due ambiti sono solo apparentemente diversi. Come poi Regioni e Aziende Sanitarie attueranno i controlli sul complessivo profilo prescrittivo del medico è ancora materia tutta da definire, per molti aspetti legata anche al prossimo rinnovo convenzionale.
Medicina amministrata? Forse, ma forse anche necessità di assumere la responsabilità del proprio comportamento prescrittivo sostenendolo dal punto di vista scientifico oltre che da quello dell’uso appropriato delle risposte. Certo è che rispetto al “Decreto appropriatezza”, formalmente abrogato proprio dal DPCM “Nuovi Lea” lo scenario è completamente cambiato.

Commento: I colleghi Guido Marinoni e Filippo Anelli, autori dell’articolo, sono certamente ottimi professionisti e grandi conoscitori delle norme della professione. Ci limitiamo, peraltro, a ricordare ai nostri iscritti che da sempre la nostra Regione è una delle più rigide nella applicazione delle norme nazionali e anche una delle più assidue nei controlli. Attenersi attentamente alle norme de nuovi Lea pare, quindi, assolutamente consigliabile 

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