Medici no vax e sospensioni, dubbi interpretativi sulla legge. Ecco come funziona il decreto e cosa si rischia

(da Doctor33)   Da quando decorre lasospensione del medico che non si vaccina? È atto dell’Asl od ordinistico? Il medico allontanato dalla corsia può o no continuare ad esercitare in privato? La sospensione finisce al momento in cui il professionista si vaccina o al primo inoculo? Perché è valida anche nel privato se l’atto d’accertamento è emesso dall’Asl? A valle delle risposte del ministero della Salute alla Federazione degli Ordini, mentre le Asl sospendono i primi sanitari non vaccinati, è bene rispondere a qualche domanda su come funziona il nuovo decreto legge 44 “Covid”.
Ai sensi di questa norma, gli ordini provinciali devono trasmettere alla Regione gli elenchi dei medici (ed odontoiatri) iscritti, e le regioni o le Asl devono incrociare i dati di questi professionisti e i relativi codici fiscali con i dati relativi alle vaccinazioni avvenute. Ove al codice del medico iscritto non corrisponda il codice di un vaccinato, l’Asl deve chiedere al medico a che punto è e finché il medico non ha adempiuto all’obbligo di immunizzarsi deve emettere un atto di accertamento dalla cui data decorre la sospensione del professionista. Una misura “diretta” se si tratta di dipendente o convenzionato, che avviene con avviso all’azienda datrice di lavoro (ospedale, clinica privata convenzionata) se il medico “renitente” dipende da quest’ultima. Insieme all’interessato e all’azienda, l’Asl avvisa l’Ordine affinché notifichi la sospensione dall’attività a contatto con i pazienti. Nel caso del privato puro, il libero professionista riceve notifica diretta e provvedimento di sospensione dall’ordine.
La legge impatta su un panorama normativo già complesso: il decreto legislativo 221 del 1950 all’articolo 43 prevede che gli ordini possano sospendere il medico – cioè non farlo lavorare del tutto – non solo a seguito di procedimenti disciplinari ma anche quando ci siano problemi con la giustizia, in genere per reati di una certa gravità che comportino ordinanza di custodia cautelare, detenzione, interdizione fino a 3 anni dai pubblici uffici, ricovero in manicomio giudiziario, o anche libertà vigilata. In quei casi, l’Ordine provinciale apre un procedimento disciplinare sull’iscritto, il Consiglio emette il provvedimento e il medico è sospeso e non può esercitare finché ha effetto la sentenza o il provvedimento penale. E in questo caso l’Ordine deve aprire un procedimento? Il Ministero risponde di no, l’atto è dell’Asl. «Basandosi in particolare sulla relazione parlamentare, il Ministero risponde che l’atto di accertamento non è tra le fattispecie contemplate nell’articolo 43, che sono tassativamente indicate», spiega Enrico De Pascale direttore generale Fnomceo. «In altre parole, la sospensione è comminata direttamente dall’Asl e l’Ordine, ricevuto l’atto di accertamento, deve giusto adottare una delibera di Commissione, una mera presa d’atto della sospensione del professionista, riportare l’annotazione nell’Albo ed emettere notifica all’iscritto interessato. Si tratta comunque di una sospensione obbligatoria e con risvolti sull’esercizio di tutta la professione. È disposta da un ente della Pubblica amministrazione, riguarda potenzialmente tutti i medici ed i sanitari, non si limita alle sole mansioni ricoperte dal medico in azienda ma si estende a tutta l’attività professionale che del resto espone il professionista a contatti con pazienti o utenti o persone a rischio di essere contagiati dal coronavirus a causa della mancata vaccinazione».
Dubbi sulla necessità di sospendere – secondo possibili interpretazioni della legge – potrebbero sussistere solo se il medico fosse demansionato e confinato “fantozzianamente” da solo in un ufficio “inaccessibile”. Il provvedimento peraltro smette di avere effetti al momento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque, per il dl 44, non oltre il 31 dicembre 2021 (siamo di fronte ad un nuovo istituto giuridico transitorio). «La legge non dice se la sospensione cessi e si possa riprendere a lavorare dopo aver completato il ciclo di due richiami o sia lecito ripartire già dopo la prima inoculazione», continua De Pascale. «Ragionando per analogia, ricordo che un’altra norma, consente al cittadino di avvalersi del certificato vaccinale “green pass” in quanto immunizzato decorsi i 15 giorni dall’inoculo della prima dose. Dev’essere in ogni caso l’Asl a revocare l’atto di accertamento, non può farlo l’Ordine. Tutto il procedimento appare di natura “extra-disciplinare”. Tant’è vero che nella nota con cui Fnomceo dirama il parere ministeriale agli Ordini, si indica che contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale e non alla Commissione esercenti atti e professioni sanitarie».

Modello D a prova di errore

(da Enpam.it)     Il modello D diventa ancora più semplice, veloce e a prova di errore.  Con il nuovo modello digitale per dichiarare i redditi da libera professione prodotti nel 2020, gli iscritti possono sapere in maniera istantanea quanti contributi dovranno versare e quindi quanto metteranno da parte per la propria pensione.  La possibilità di avere immediatamente un quadro chiaro circa la propria situazione consente inoltre di pianificare meglio il pagamento dei contributi di Quota B.  Da quest’anno, infatti, il modello D si può compilare solamente online e grazie a una procedura semplificata si può subito visualizzare qual è l’aliquota contributiva da applicare al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati.   Grazie al nuovo modello D, la banca dati Enpam acquisirà in tempo reale la dichiarazione fatta, rendendo più rapida e puntuale anche l’assistenza agli iscritti che hanno dubbi sulla compilazione.

ENTRO IL 31 LUGLIO     Tutti i medici e odontoiatri in attività, che nel 2020 hanno prodotto redditi da libera professione, devono compilare e inviare il modello D entro il 31 luglio.    Quest’anno per i liberi professionisti si assesta definitivamente al 19,5 per cento, sul reddito professionale netto, fino a 103.055,00 euro. Sugli importi residui, che vanno oltre tale cifra, è applicato l’1 per cento.  In ogni modo, la Quota B non si paga per la parte di reddito già coperta dalla Quota A.

REDDITI: NON SOLO CURA      I redditi da dichiarare sono quelli derivanti dallo svolgimento delle attività attribuite in base alla competenza medica e odontoiatrica, a prescindere da come sia qualificato fiscalmente.  Tra le attività rientrano dunque non solo la cura dei pazienti, ma anche – per esempio – la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici, o le consulenze di ambito professionale.

QUALE ALIQUOTA     Per convenzionati, specializzandi e dipendenti che fanno extramoenia è prevista l’applicazione dell’aliquota al 9,75 per cento, la metà di quella intera. Mentre chi frequenta il corso di formazione in Medicina generale e i dipendenti che fanno intramoenia hanno diritto al 2 per cento.  I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o con l’aliquota intera.  Per quest’anno, fanno eccezione gli iscritti che hanno fatta domanda del sussidio per i contagiati che non avranno facoltà di indicarne una diversa da quella scelta fino alla prossima dichiarazione.

ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE     Per la compilazione, come detto, è necessario essere iscritti all’area riservata.  Per chi non lo fosse ancora, il consiglio è di registrarsi al più presto al sito Enpam, per evitare di ritrovarsi a ridosso delle scadenze. L’iscrizione all’area riservata è necessaria anche per attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei contributi e personalizzare i pagamenti, scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione oppure a rate. L’addebito diretto vale sia per la Quota A sia per la Quota B.   Se non si esprime alcuna preferenza, il sistema sceglierà in automatico il numero di rate più alto e il pagamento verrà addebitato il giorno della scadenza della rata.  La scadenza per attivare la domiciliazione – che riguarda solo chi non l’ha già attivata in precedenza – e poterne beneficiare già quest’anno è il 15 settembre.

CON CARTA DI CREDITO ENPAM     Per il pagamento dei contributi di Quota B c’è anche la possibilità di rateizzare l’importo gratuitamente con la Carta di credito che Enpam mette a disposizione, in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio. Una modalità che permette di portare subito in deduzione gli importi dichiarati.

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