La rivincita della scienza sulla classe politica

(da Clinical Network – Danilo Ruggeri)  In Italia sale ai più alti livelli la fiducia nei medici, nei ricercatori e in generale nei professionisti della salute, mentre è in caduta libera quella nei politici. E’ uno degli effetti della COVID-19. Lo rileva un’indagine Omnibus su oltre 63.000 cittadini di Germania, Spagna, Regno Unito e Italia condotta dall’istituto di ricerche tedesco YouGov Deutschland GmbH, per conto del Gruppo STADA.

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Comunicato del Dott. Paganelli Paolo (Presidente Commissione Albo Odonotiatri Forlì-Cesena) su riapertura studi odontoiatrici

Cari Colleghi,
l’Ordinanza emessa ieri dalla Regione Emilia Romagna, abolendo di fatto l’efficacia dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 che, con l’art. 1, lettera c) imponeva la sospensione di qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato sino al 3 di maggio, riapre di fatto la possibilità tornare ad operare con un’attività di tipo ordinario all’interno dei nostri studi, cosi come in tutta la sanità privata; pertanto saranno nuovamente possibili da oggi non solo le attività urgenti ed indifferibili, ma anche quelle programmabili. .
Tuttavia nonostante il “via libera” dell’Ordinanza n. 70 del 27/04/2020 della Regione Emilia-Romagna è vivamente sconsigliato il ripristino immediato della normale e completa attività operativa, in attesa di provvedere all’adozione di tutte le procedure operative ed all’applicazione dei protocolli che usciranno presumibilmente nel giro di qualche giorno dal Tavolo Tecnico presieduto dal prof. Gherlone e che saranno validati dal Ministero della Salute: infatti entro breve, con l’auspicabile successiva validazione ministeriale, verranno proposte alla professione odontoiatrica le misure per tornare alla piena attività con serenità e sicurezza.
La tutela della salute del paziente, dell’odontoiatra e del personale di studio ci deve pertanto guidare nella cauta ripresa della nostra attività sempre nel rispetto di scienza, coscienza e responsabilità deontologica.
Aggiornare il DVR, adottare ad interim tutte le precauzioni previste dalla più recenti circolari INAIL, della regione Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore di Sanità: anche queste sono alcune indicazioni che ci debbono guidare ed orientare nella ripresa della nostra attività lavorativa nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione della malattia infettiva a partire dall’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuali.
Sconsigliamo qualunque prestazione a quei colleghi che non possiedono all’interno dei loro studi idonei dispositivi di protezione individuali (almeno semimaschere facciali FFP2 senza filtro, schermi facciali, camici monouso) da mettere a disposizione sia degli odontoiatri che del personale dipendente.
Ciò va fatto anche al fine di limitare i rischi di natura penale ed assicurativa a carico del responsabile dello studio (titolare o direttore sanitario) in caso di evenienze negative legate alla pandemia.
In caso di mancata attuazione di queste misure da parte dei colleghi è opportuno raccomandare di astenersi dal ripristino della normale attività operativa.
Auguro a tutti Voi un buon ritorno alla normalità, ma Vi prego di evitare comportamenti imprudenti che annullerebbero l’atteggiamento, fin qui responsabile degli Odontoiatri Italiani che, per tutelare l’interesse collettivo di contenere il contagio, hanno deciso fino ad ora di limitare il loro lavoro alle sole prestazioni urgenti non differibili.

Il Presidente CAO
Dr. Paolo Paganelli

Apertura attività libero professionali dal 4 maggio

Secondo il Decreto 26.4.20, a partire dal 4 maggio sarà possibile riaprire le attività mediche libero professionali.

Secondo l’art. 2, comma 3 del Decreto 26.4.20, “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica necessità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/90”. Fra le attività definite essenziali dalla legge 146/90, rientra anche la sanità (art. 1, comma 2, lettera a della legge, riportata sotto).

Ulteriore conferma della possibilità di riaprire gli ambulatori medici è data dalla menzione del codice ATECO 86 (assistenza sanitaria) nell’allegato 3 del Decreto, che identifica le attività che possono operare a partire dal 4 maggio p.v.

Perché ciò sia possibile, è comunque necessario che siano rispettate le tutele igienico sanitarie indicate negli allegati al Decreto 26.4.20, con particolare riguardo alle disposizioni dell’allegato 4 (norme generiche igienico – sanitarie) e dell’allegato 6 (norme per lo svolgimento di attività lavorative). Per l’organizzazione dell’attività e l’applicazione delle norme di prevenzione del contagio  sarà possibile svolgere attività lavorativa (senza apertura al pubblico) a partire dal 27.4.20 (art. 2 comma 9 Decreto 26.4.20).

E’ bene tuttavia ricordare che le indicazioni contenute negli allegati al Decreto 26.4.20 sono rivolte in via generale alla tutela dei lavoratori, ma non sono specifiche per chi svolge la professione medica ed odontoiatrica. Si segnala in particolare che è in corso di elaborazione da parte della CAO presso la FNOMCeO una serie di linee guida che saranno sottoposte a breve all’esame del Ministero della Salute. In attesa della definitiva identificazione delle linee guida per il contrasto al contagio, si segnala che la Federazione ha suggerito agli odontoiatri di procrastinare l’apertura degli studi professionali per evitare di incorrere in possibili conseguenze negative in caso di contagi di pazienti o operatori sanitari.

 

DPCM 26 aprile 2020

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Dott. Michele Gaudio

Presidente OMCeO

 

Avv. Francesco Farolfi

Consulente Legale OMCeO

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  1. 12 giugno 1990, n. 146.

Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.

Art. 1

  1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
  2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’ articolo 2:
  3. a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  4. b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
  5. c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
  6. d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
  7. e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

Iss, l’esito del Covid si decide nei primi 15 giorni di contagio

(da DottNet)   La storia dell’evoluzione del coronavirus si decide nei primi 10-15 giorni della malattia. L’esito finale, favorevole o sfavorevole, dell’infezione da Covid-19 si decide infatti nei primi 10-15 giorni dal contagio. E tutto si giocherebbe su tre elementi cruciali: l’esposizione virale, la debolezza immunitaria o uno sforzo fisico intenso nei giorni dell’incubazione. A dimostrarlo è uno studio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che mette insieme il puzzle delle manifestazioni cliniche del virus, dalle forme asintomatiche alla morte. 

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È ufficiale, il coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico

(da Agi)  A poco più di un mese dalla pubblicazione di un Position Paper sulla “Valutazione della potenziale relazione tra l’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell’epidemia da Covid-19” (https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-22/contagi-morti-lombardia-coronavirus-7761453/) la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) annuncia che il coronavirus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato (PM). “Questa prima prova apre la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova epidemia”, anticipa il professor Alessandro Miani, presidente della Sima.

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