Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico “boccia” test sierologici per la diagnosi: “Non sono ancora affidabili, da usare solo per indagini epidemiologiche della circolazione virale”

Il verdetto nell’ultima circolare del Ministero della Salute diffusa oggi. “I test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’OMS”. Via libera invece ai test molecolari rapidi.  Leggi l’articolo completo al LINK       http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83565&fr=n

Gestione dei certificati INAIL per malattia da Coronavirus. Il Medico di Medicina Generale è responsabile della chiusura dell’infortunio

A seguito di un formale interpello da parte nostra ai servizi Medicina del Lavoro ospedalieri di Forlì e Cesena, questa è stata la risposta ricevuta:

Abbiamo sentito la collega  della Direzione Regionale INAIL dottoressa Loredana Lombardi che ci ha comunicato  che la chiusura dell’infortunio a rischio biologico COVID è a carico del medico di Medicina Generale in quanto è il medico che gestisce il quadro clinico dell’assistito è che può decidere di mantenere in infortunio il lavoratore anche dopo l’accertamento di negatività del secondo tampone (chiusura della quarantena) in caso di un suo non completo recupero psico-fisico.  La dottoressa Lombardi ci ha inoltre comunicato, in questa evenienza e per quanto sopra esposto, che  per la patologia COVID l’INAIL non effettuerà la chiusura del suddetto infortunio. La mia collega Medico Competente di Forlì ha già comunicato  i contenuti di questa e-mail al dottor Michele Gaudio.  Allego anche recente circolare INAIL sulla gestione dell’infortunio. (allegata in fondo al testo)

Sempre disponibili per qualsiasi confronto sull’andamento dello stato di salute dei nostri operatori sanitari in quarantena e sul programma inerente i tamponi di controllo per la sua chiusura ( guarigione del paziente/operatore sanitario) porgo cordiali saluti.

Dottor Andrea Sirri –  Cesena

circolare INAIL n 13 del 3 aprile 2020

Ecco come utilizzare Skype per fare una visita medica “virtuale”

Come si fa lo spiega il “Manuale per le televisite nell’ambulatorio virtuale” messo a punto da un pool di esperti italiani. Lo scopo è quello di supportare un ambulatorio che eroghi televisite a pazienti fragili, affetti da patologie croniche o di lungo periodo. Già nei prossimi giorni lo scenario progettato nel manuale verrà attuato da un gruppo di medici del Centro Oncologico dell’Ospedale di Prato per la gestione di un primo nucleo di un gruppo di pazienti. Leggi l’articolo completo al LINK

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83286&fr=n

Coronavirus, da Aifa indicazioni per uso appropriato di clorochina. Non è preventiva

(da Doctor33)   L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) richiama l’attenzione degli operatori sanitari e ai cittadini sull’uso appropriato di clorochina e idrossiclorochina nell’impiego per la terapia dei pazienti affetti da Covid-19: l’utilizzo approvato è da intendersi unicamente per il trattamento e non per la profilassi di Covid-19. E prima della prescrizione è necessaria una attenta valutazione del paziente, in particolare nei casi di disturbi della conduzione cardiaca, la carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (favismo) o la presenza di altre terapie concomitanti.
La clorochina e l’idrossiclorochina sono medicinali autorizzati fin dalla seconda metà del XX secolo come antimalarici, ma attualmente sono utilizzati principalmente nel trattamento di malattie autoimmuni come il lupus eritematosus o l’artrite reumatoide. Negli studi di laboratorio hanno dimostrato di possedere un’attività contro i coronavirus, incluso Sars-CoV-2 (il virus che causa Covid-19). Osservazioni cliniche preliminari suggeriscono che questi farmaci potrebbero offrire benefici nel trattamento di pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2, ma sono necessari studi clinici per raccogliere prove definitive sulla reale efficacia di questi trattamenti. In Italia, il loro utilizzo per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 è stato autorizzato a totale carico del Servizio sanitario nazionale con determinazione Aifa del 17 marzo 2020. L’utilizzo approvato è da intendersi unicamente per il trattamento e non per la profilassi di Covid-19. Sono stati riportati recentemente casi di cardiotossicità, con particolare riguardo al prolungamento dell’intervallo Qt, un effetto avverso noto per questa categoria di medicinali, osservati durante l’utilizzo nella terapia dei pazienti affetti da Covid-19 a livello mondiale.
Prima della prescrizione si richiama l’attenzione a una attenta valutazione del paziente, in particolare nei casi di disturbi della conduzione cardiaca, la carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (favismo) o la presenza di altre terapie concomitanti. Pertanto, si raccomanda a tutti i prescrittori di attenersi alle seguenti avvertenze e precauzioni riportate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto di Clorochina Bayer* (clorochina) e di Plaquenil* (idrossiclorochina).

SARS-CoV-2: appello a non sottovalutare i sintomi intestinali

(da M.D. Digital)   In un articolo apparso su ‘Americal Journal of Gastroenterology’ si legge che i sintomi digestivi sono comuni nei pazienti con COVID-19. I pazienti che presentano questo tipo di sintomatologia hanno un lasso di tempo più prolungato tra l’esordio del quadro clinico e l’ammissione in ospedale e inoltre la loro prognosi risultava peggiore. I medici dovrebbero essere consci che i sintomi come la diarrea possono essere una presentazione del COVID-19 e che potrebbe essere necessaria una maggiore attenzione a questi pazienti piuttosto che attendere che emergano anche sintomi respiratori, afferma l’autore dello studio.

Lo studio trasversale, multicentrico, è stato condotto su 204 pazienti con COVID-19 tra il 18 gennaio e il 28 febbraio 2020, analizzando i dati di laboratorio, l’imaging e l’anamnesi storica. Ed è emerso che 99 pazienti (48.5%) hanno riportato sintomi digestivi come elemento principale del quadro clinico. Rispetto ai pazienti senza interessamento intestinale questi soggetti hanno trascorso un periodo più lungo tra comparsa dei sintomi e ricovero in ospedale (9 giorni rispetti ai 7.3 dei casi polmonari). Le manifestazioni in pazienti con sintomi digestivi includevano anoressia, diarrea, vomito e dolore addominale e il quadro clinico ha avuto un andamento ingravescente con il passare del tempo. Gli autori hanno anche osservato che i pazienti senza sintomi digestivi hanno una maggiore probabilità di essere curati rispetto a chi accusava un quadro intestinale (60% versus 34.3%).  Una possibile spiegazione è che i sintomi digestivi indicano una carica e una replicazione virale all’interno del tratto gastro-enterico, cosa che comporta una maggiore gravità della malattia.

(Pan L. et al, Am J Gastroenterol 2020) 

Coronavirus. Nessuna traccia del virus sui DPI dei sanitari all’uscita delle stanze dei pazienti

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)   Uno studio pilota condotto a Singapore ha riscontrato che i professionisti sanitari che trattavano pazienti infetti da SARS-CoV-2 non sembravano avere tracce del virus sui loro dispositivi di protezione individuale (DPI) quando uscivano dalle stanze dei pazienti. Per valutare la sicurezza di un uso prolungato di DPI, i ricercatori hanno effettuato uno studio di campionamento dei DPI per un giorno su medici, infermieri e addetti alle pulizie che si prendevano cura di pazienti infetti da SARS-CoV-2 confermato.

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Come chiedere il bonus da 600 euro

(da Odontoiatria33)   Da mercoledì primo aprile sarà possibile richiedere il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto “Cura Italia”.Se la cifra è la stessa per tutti, 600 euro, diverse sono le regole definitine per poterli richiederli e come richiederli tra dentisti, igienisti dentali e laboratori odontotecnici.

Con la firma del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati stabiliti i criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus da 600 euro che verranno erogati attraverso il “Fondo per il reddito di ultima istanza” previsto dal Decreto “Cura Italia” per i liberi professionisti iscritti ad un ordine o alle casse di previdenza private.

Cosa prevede il decreto:

  1. a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Medici e odontoiatri potranno quindi chiedere il bonus se:

Nel 2018 hanno dichiarato un reddito non superiore ai 35 mila euro e hanno chiuso o ridotto l’attività per via delle restrizioni derivanti da provvedimenti legati dal Covid-19.

Nel 2018 hanno dichiarato un reddito compreso tra i 35 ed i 50 mila euro ed abbiano:

  1. a) Cessato la loro attività per chiusura della aprtita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  2. b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Possono presentare domanda solo chi è in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019. Le domande devono essere presentate direttamente alla propria Cassa di previdenza.

Il bonus sarà erogato da ENPAM e poi rimborsato dallo Stato all’Ente di previdenza. Il modulo per richiedere il bonus è al link   https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/#moduli

Siccome il Fondo ha un budget limitato, se non verrà rifinanziato con un successivo Decreto, il bonus spetterà ai primi che presentano domanda. Secondo il Sole 24 Ore sarebbero ad ora disponibili “333.333 assegni”.   N.B. La richiesta del bonus dei 600 euro non preclude la possibilità di richiedere l’assegno di mille euro previsto da ENPAM.

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