Cumulo pensione per i professionisti: i passaggi da seguire

(da DottNet e Ilsole24Ore)  La circolare 140/2017 dell’Inps c’è ed è stata pubblicata lo scorso 12 ottobre, ma non si può ancora accedere alla pensione cumulando i contributi versati in una delle Casse di previdenza dei professionisti con quelli accantonati in altre gestioni.

I passaggi mancanti
L’Inps, infatti, ha chiarito principalmente, riporta il Sole24ore, alcuni aspetti relativi alle sue modalità di calcolo e di liquidazione della pensione, in particolare quella di vecchiaia ma, sottolinea Alberto Oliveti, presidente Adepp (l’associazione che riunisce la maggior parte delle Casse) e dell’Enpam, la cassa dei medici, «manca tutta la parte operativa. L’ente che istruisce la pratica deve acquisire dagli altri enti coinvolti i periodi contributivi validi ai fini del cumulo e poi deve verificare che il lavoratore abbia effettivamente raggiunto i requisiti. Noi finora abbiamo istruito le domande sulla base dei dati in nostro possesso e abbiamo trasmesso la documentazione all’Inps via pec, però non abbiamo avuto ancora alcun riscontro. Del resto non è pensabile scambiarsi i dati in questo modo e fare i calcoli a mano: serve una procedura informatica che permetta a tutti gli enti di previdenza di condividere le informazioni sui periodi contributivi e che permetta di gestire la pratica in maniera automatizzata, in analogia con quanto già fatto per la totalizzazione. 

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FNOMCeO, no a salute governata da algoritmi

(da AdnKronos Salute)  Un Servizio sanitario nazionale “depauperato di medici, una professione svuotata di competenze e autonomia decisionale, una sanità amministrata dalla politica e governata da algoritmi”. A questo quadro dice no il Comitato centrale, l’organo di governo della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), riunito a Salerno.  La Fnomceo ribadisce “il ritiro dei rappresentanti dei medici da tutti i tavoli istituzionali”, dopo aver avuto “notizia dell’iter parlamentare del Ddl Lorenzin sulla riforma degli Ordini e del mancato recepimento dell’allarme emerso dal Consiglio nazionale per gli emendamenti gravemente lesivi dell’autonomia degli Ordini e, di conseguenza, della professione, proposti dalla Camera rispetto al testo approvato dal Senato”. Per il Comitato centrale, “tali proposte ordinamentali sembrano coerenti con altre prese di posizione del mondo politico, tendenti a contrastare il ruolo svolto dai medici nel Ssn”.  “Nonostante le ripetute segnalazioni della Fnomceo, infatti, nessun intervento è stato posto in essere riguardo al progressivo spopolamento della professione, che sta portando al ridimensionamento o alla chiusura di reparti ospedalieri, mentre il rapporto tra medici di famiglia e assistiti nel giro di qualche anno arriverà a un medico ogni 3.000 pazienti. Nel frattempo giungono segnali di nuove proposte per la gestione della cronicità, tendenti a privilegiare Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) predefiniti rispetto a piani di assistenza individuali formulati e personalizzati dal medico, in una logica di medicina amministrata costruita al di fuori della professione, sottolinea infine il Comitato centrale ritenendo “doveroso allertare i cittadini sui rischi di un futuro prossimo dell’assistenza sanitaria costruito strutturalmente senza medici e governato da algoritmi”.

Il Drammatico costo della inattività fisica in Europa

(da Sporteconomy.it – Andrea Ranaldo)  Si è appena conclusa l’European Week of Sport, un’iniziativa della Commissione europea volta a promuovere lo sport e l’attività fisica in tutto il Vecchio continente, che ha visto la partecipazione di oltre 10 milioni di persone in circa 35 mila eventi ufficiali, caratterizzati dall’hashtag #BeActive.  “Sii attivo”, dunque: e non si tratta affatto di un messaggio banale! L’inattività fisica rischia infatti di essere una delle grandi sfide del futuro, e per sottolinearne l’importanza l’intergruppo Sport del Parlamento europeo ha organizzato, a Bruxelles, un workshop inter istituzionale dal titolo “Sport, Salute e Alimentazione: Benefici e Rischi”. A catalizzare l’attenzione dei presenti sono stati, fin da subito, soprattutto quest’ultimi. Marisa Fernandez Esteban, vicecapo dell’unità “Sport” della Commissione europea, ha sottolineato come nell’UE circa il 6% delle morti annue siano ascrivibili all’inattività fisica.

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L’etica del Secondo Parere: medicina basata sulle evidenze, sulle convenienze o sulle eminenze?

(da Doctor33)  Il mondo sanitario, convinto sostenitore della medicina basata sulle prove e conscio delle conseguenze negative della medicina difensiva, riflette sulla propria sostenibilità, sull’approccio “Less is more”, sull’implementazione delle Linee Guida.  Ma tutto ciò sembra non coinvolgere alcuni medici, quando viene chiesto loro un secondo parere. Sono medici che sentono il dovere di giustificare la parcella, oppure di dimostrare che sono veramente bravi e sapienti: devono proporre qualcosa in più, fosse anche solo una PET. La “second opinion”, momento nobile del sapere medico, richiede esperienza e particolare attenzione al contesto in cui viene richiesta: le sue implicazioni possono essere importanti.  

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Legge sull’omicidio stradale e ripercussioni sull’attività del medico di famiglia

(da fimmg.org e Firenze Medica)   Le norme della legge sull’omicidio stradale, approvate nel 2016, hanno reso pesantissime le sanzioni per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni conseguenti a incidenti stradali

È bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, una lesione personale può esser qualificata grave anche nel caso in cui dal fatto derivi «una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni». Si tratta di un’evenienza assai frequente, in cui, non di rado, manca qualsiasi oggettività medica idonea a connotare lo stato fisico della vittima: si pensi, ad esempio, al classico “colpo di frusta”. In tali casi, è prassi che il danneggiato produca (a fini assicurativi) una serie di certificati medici che possono portare a un prolungamento della prognosi ben oltre la soglia di quei 40 giorni che, a mente dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, fanno qualificare il fatto come “grave”.

Ebbene, è evidente come una simile situazione possa facilmente portare conseguenze molto gravi in quanto il solo fatto che sussista una prognosi superiore ai 40 giorni, potrebbe determinare, ANCHE IN ASSENZA DI QUERELA, l’avvio di un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi, ex articolo 590 bis CP.

Il che comporterebbe, nell’ipotesi migliore, la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, nonché la revoca della patente di guida per 5 anni. Ad una collega MMG e’ stato contestato l’omissione di atti di ufficio (invece che l’omissione di referto!) per non aver fatto pervenire il referto alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri, etc) in un caso di incidente stradale che aveva comportato certificazioni, rilasciate dalla collega, la cui prognosi complessiva era superiore ai 40 giorni. Non solo, ma chi in conseguenza delle certificazioni con prognosi superiori a 40 giorni si trovi a dover subire un processo farà di tutto per dimostrare che la prognosi del danneggiato sia stata formulata in modo eccessivo.  Pertanto si raccomanda grande attenzione e prudenza nel rilasciare certificati che in qualunque modo, complessivamente determinino una prognosi superiore a 40 giorni. La raccomandazione vale anche se i certificati sono stati precedentemente redatti da altri medici e i quaranta giorni vengono a determinarsi con un certificato di prosecuzione.

Si raccomanda di formulare prognosi superiori a 40 giorni in caso di lesioni da incidenti stradali solo in presenza di condizioni il più possibilmente oggettivabili , onde evitare azioni di contestazione della prognosi, promosse dagli avvocati del colpevole dell’incidente, con conseguenti spese legali, presenze in tribunale e, nei casi più gravi anche il rischio di dover rispondere di certificazioni compiacenti o di altri reati connessi. Nei casi ove non si possa evitare di rilasciare certificati per incidenti stradali con prognosi superiore a 40 giorni ricordarsi di consegnare il referto (rapporto) a carabinieri o polizia facendosi rilasciare prova dell’avvenuta presentazione da conservare.

Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.)

  1. a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;
  2. b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;
  3. c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;
  4. d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
  5. e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

Dal microbiota prospettive di cura e prevenzione del diabete

(da Doctor33)  Uno studio pubblicato recentemente su “Cell Metabolism” conferma alcuni dati sul microbiota intestinale che dovrebbero portare a cambiare nettamente il modo in cui è gestita l’alimentazione delle persone con diabete. Ne è convinto Riccardo Fornengo, diabetologo presso l’Asl To 4 di Chivasso (Torino), al quale chiediamo di illustrarci lo studio e le sue implicazioni.
Dott. Fornengo, quanto è oggi noto sul microbiota e le sue funzioni?
Siamo ancora in qualche modo agli albori delle conoscenze. Sappiamo che ha una serie di funzioni fondamentali e probabilmente diventerà il fulcro delle terapie nei prossimi decenni, appena riusciremo a capire esattamente come esaminarlo, dosarlo, cambiarlo, in quanto sicuramente è implicato in patologie quali obesità, diabete, ipertensione e quasi certamente in altre malattie croniche. Un conto è ciò che noi mangiamo, un conto è quanto il microbiota trasforma e ci permette di assorbire.

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Certificati Telematici: valgono anche i cartacei, ma saranno segnalati alle autorità i medici SSN che non compileranno il telematico

(da FimmgRoma.org)  L’INPS, con messaggio n. 3459 del 6 settembre 2017, ha rammentato che i certificati medici di malattia attestanti la temporanea incapacità lavorativa vanno redatti telematicamente dai medici anche se in alcune situazioni, connesse a motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, la trasmissione online della certificazione di malattia non risulta possibile. Nel caso in cui il medico non invii online il certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica) dovrà rilasciare la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, così come previsto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, recante indicazioni operative valide sia per il settore pubblico che per quello privato,  Nel caso di specie il lavoratore dovrà presentare l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo le modalità tradizionali.Dal canto loro, alla ricezione del certificato cartaceo, gli operatori dell’INPS devono acquisire lo stesso in procedura per attivare i processi operativi e per consentire, tra l’altro:
1) La corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo, al conteggio del massimale dei giorni indennizzabili, alla verifica delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro per l’anticipazione delle prestazioni,
2) All’aggiornamento dei dati relativi al domicilio del lavoratore e all’eventuale annotazione del diverso indirizzo di reperibilità.
3) L’implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall’applicativo Data Mining, ai fini dell’individuazione dei soggetti da proporre per l’effettuazione dei controlli medico legali domiciliari.
4) La segnalazione automatica alle Autorità competenti, mediante il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell’eventuale esercizio di un’azione sanzionatoria.

 

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