Depressione, le promesse dei probiotici in aiuto ai farmaci

(da Nutrienti e Supplementi)  I probiotici potrebbero presto rivelarsi un utile supporto alla terapia antidepressiva. A rivelarlo, uno studio in doppio cieco e randomizzato da poco pubblicato su ‘Jama Psychiatry’, condotto da ricercatori del King’s Collegedi Londra e progettato con l’obiettivo di verificare l’effetto dell’utilizzo di probiotici su pazienti depressi in termini di efficacia e sicurezza.  Sono stati coinvolti 49 partecipanti tra i 18 e i 55 anni, di cui 39 donne, con diagnosi di depressione maggiore e in trattamento non soddisfacente con farmaci antidepressivi. Divisi in due gruppi, hanno ricevuto, per otto settimane e insieme ai farmaci consueti, 4 capsule/die (n=24) di probiotico multiceppo (Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, e Streptococcus thermophilus ) o placebo (n=25).

Quattro gli indicatori misurati a inizio studio, alla quarta e all’ottava settimana: Hamilton depression rating scale (Hamd-17) e Inventory of depressive symptomatology (Ids), per la depressione; Hamilton anxiety rating scale (Hama) e General anxiety disorder (Gad-7) per l’ansia. L’aderenza allo studio è stata pressoché totale (97%) e non si sono registrati eventi avversi gravi.  Mentre entrambi i gruppi hanno mostrato un miglioramento dei sintomi durante lo studio, sono stati osservati ulteriori miglioramenti nel gruppo probiotico dalla quarta settimana in poi su tutte le scale, in particolare quelle dell’ansia.

“L’asse microbiota-intestino-cervello è un bersaglio promettente per nuovi trattamenti, come i probiotici, nell’area dei disturbi dell’umore”, sottolinea Viktoriya Nikolova, psichiatra presso l’Institute of psychiatry, psychology & neuroscience al King’s College e coordinatrice dello studio. “Sono, però, stati condotti pochi studi clinici in quest’ambito e sono necessari ulteriori dati di sicurezza ed efficacia per supportare questo approccio terapeutico. Il nostro è uno dei primi studi su una popolazione occidentale a mostrare sia una buona tollerabilità dei probiotici, sia effetti positivi sulla salute mentale negli adulti in cura con antidepressivi. Un dato particolarmente interessante emerso è stato il cambiamento nei punteggi riferiti all’ansia, che raramente sono stati esplorati negli studi sui probiotici nella depressione. Il nostro è da considerarsi uno studio pilota, tanto che ne stiamo pianificando uno di dimensioni maggiori e con follow-up più lungo”.

Cassazione e consenso: si possono omettere le informazioni su complicanze eccezionali e improbabili

(da DottNet)   Il medico, prima di eseguire un trattamento sanitario, deve informare il paziente su tutti i rischi prevedibili, compresi le complicanze statisticamente meno frequenti e con esclusione soltanto di quelle eccezionali e altamente improbabili. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 16633 del 12 giugno 2023 la quale, oltre a distinguersi per aver ripercorso in termini generali lo statuto della responsabilità da mancato consenso informato, fornisce qualche concreto elemento di valutazione della soglia di rilevanza statistica (di una data complicanza), al di sotto della quale l’informazione può essere omessa.

Nel caso in esame il paziente aveva chiesto la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento dei danni fisici, deducendo un errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un’ernia discale, oltre a una ulteriore posta risarcitoria per la violazione del diritto all’autodeterminazione perché il consenso che aveva prestato non aveva tenuto conto – in quanto non riferitagli, si legge su il Sole24ore -– dell’eventuale insorgenza, all’esito dell’intervento, di una seria sintomatologia dolorosa (poi effettivamente manifestatasi).

Il Tribunale di Trento aveva respinto entrambe le domande, mentre la Corte d’appello aveva riconosciuto fondata la sola pretesa risarcitoria per la violazione degli obblighi in tema di consenso. Investita della questione, la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, precisando che, nel caso esaminato, il danno risarcibile derivava proprio, e solo, dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente in sé e per sé considerata; e consisteva non in un pregiudizio alla salute ma nella sofferenza di carattere morale causatagli dalla «sorpresa e impreparazione» derivante dagli esiti inattesi dell’intervento, ancorché ben eseguito. A questo titolo il giudice di merito aveva ritenuto congruo, per rimediare al deficit informativo, un risarcimento liquidato in 7mila euro.

In un contesto storico – riporte il Sole24ore – in cui la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari è oggetto di severa preoccupazione (al pari dei costi impropri della medicina difensiva) si può discutere della bontà di una tale impostazione, tesa a tutelare pregiudizi di sofferenza difficilmente misurabili in concreto e comunque intrinsecamente connessi a una prestazione effettuata con successo. Ma il principale punto di interesse dell’ordinanza del 12 giugno sta nel fatto che la percentuale di verificazione della particolare sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente (5% dei casi) è stata qualificata dalla Corte non «eccezionale» (come avrebbe voluto la struttura sanitaria) né «altamente improbabile, essendo piuttosto a essa assegnata una percentuale di verificazione (5%) bensì bassa ma tuttavia non a tal punto da potersi qualificare nei termini anzidetti».

Queste argomentazioni inducono altre riflessioni in relazione a quale possa essere la (minore) soglia statistica al di sotto della quale una complicanza possa davvero ritenersi eccezionale (e dunque tale da non dover essere oggetto di informativa in vista del consenso). Va da sé che più si abbassa tale soglia più il modello di consenso dovrà estendersi per contenuto, ponendo qualche problema di agevole fruibilità da parte del paziente. Infatti, secondo la Suprema Corte, la struttura e il medico hanno il dovere di informare il paziente «esprimendosi in termini adatti al livello culturale dell’interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile – come descrive il caso ilSole24ore -, secondo il relativo stato soggettivo e il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone» (sentenza 18283 del 2021). Ciò equivale a dire che alla completezza quantitativa dell’informazione dovrà essere abbinata una irrinunciabile chiarezza qualitativa; dunque, non ci si può limitare a una semplice esposizione tecnica o gergale delle possibili complicanze.

Comunicazione scientifica

In allegato due lavori scientifici a cui hanno partecipato Piero Parchi e Simone Baiardi (Università di Bologna e IRCCS – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna), con Corinne Quadalti, Marcello Rossi, Angela Mammana e Sofia Dellavalle (IRCCS – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna)” , editi a stampa la scorsa settimana sulla rivista Nature Medicine e il breve comunicato stampa rilasciato dall’Università di Bologna:

https://magazine.unibo.it/archivio/2023/07/25/un-test-per-svelare-parkinson-e-demenza-da-corpi-di-lewy-prima-della-comparsa-dei-sintomi

 Ci complimentiamo vivamente con il nostro iscritto Simone Baiardi.

Aasl Mantova: Pubblicazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza

Si comunica che il bando di concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet aziendale con scadenza 24/08/2023 ed è consultabile al seguente link:https://www.asst-mantova.it/contenuto-web/-/asset_publisher/aPLQFInD1pDc/content/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-2-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-d-emergen

Donazione Fondazione Enpam 5 x 1000

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia


Roma, 24 luglio 2023
 
Caro/a Presidente,

mi fa piacere ricordarti che è possibile destinare il proprio 5 x 1000 alla Fondazione Enpam 5×1000 – Onlus.

Per fare ciò, al momento della dichiarazione dei redditi, basta firmare e indicare nello spazio “Sostegno degli enti del Terzo settore nonché sostegno delle Onlus”, il codice fiscale (valido solo per il 5 x 1000)

96413820588

Le somme attribuite saranno utilizzate per la ricerca scientifica, prevalentemente a carattere medico, e per l’assistenza socio-sanitaria in via prioritaria a favore degli iscritti.

Ti sarei grato se potessi divulgare l’iniziativa, anche tramite il sito web del tuo Ordine, e in tal senso ti allego un banner realizzato per questa iniziativa.

Un caro saluto.
Alberto Oliveti

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Fondazione Enpam
Il Presidente
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma
 

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