Covid, senza vaccino i disturbi persistono 24 mesi per uno su sei
(da DottNet) Senza vaccino più rischi dal Covid anche a 24 mesi dalla guarigione: infatti, secondo un lavoro pubblicato sul 'British Medical Journal', più di una persona su 6 tra i non vaccinati riporta effetti del Covid sulla salute due anni dopo l'infezione. Condotto da Tala Ballouz e Milo Puhan dell'Università di Zurigo, lo studio rileva che il 17% non è tornato a una normale condizione di salute e il 18% ha riportato sintomi correlati al Covid dopo 24 mesi.
Lo studio ha coinvolto 1106 individui che hanno avuto il Covid tra agosto 2020 e gennaio 2021 e 628 coetanei che non si sono ammalati. Si è trattato di un campione di non vaccinati. Complessivamente, il 55% dei partecipanti ha dichiarato di essere tornato al proprio stato di salute normale a meno di un mese dall'infezione e il 18% ha riferito di essersi ripreso entro uno o tre mesi. A sei mesi, il 23% dei partecipanti ha dichiarato di non essere ancora guarito, il 19% a 12 mesi e il 17% a 24 mesi.
Rispetto alle persone che non avevano un'infezione, i guariti dal Covid presentavano un rischio maggiore di problemi fisici, come alterazione del gusto o dell'olfatto (9,8%), malessere dopo uno sforzo (9,4%) e mancanza di fiato (7,8%), e di salute mentale, come riduzione della concentrazione (8,3%) e ansia (4%) al sesto mese.
Si tratta di uno studio basato su un'ampia popolazione con valutazioni regolari di una serie di risultati sanitari: "i problemi di salute persistenti creano sfide significative per gli individui colpiti e rappresentano un onere importante per la salute della popolazione e per i servizi sanitari", scrivono gli autori; servono altri studi "per stabilire interventi efficaci per ridurre l'onere della condizione post-Covid", concludono.
Sanità digitale, facciamo il punto
(da M.D.Digital) Nel 2022 la spesa per la Sanità digitale in Italia è stata pari a 1,8 miliardi di euro (+ 7% rispetto al 2021). La maggior parte delle aziende sanitarie, coinvolte nella ricerca dell’Osservatorio Sanità Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, (presentata durante il recente convegno “Sanità Digitale: vietato fermarsi!”) svolta in collaborazione con FIASO, investirà in Cybersecurity (58%), Cartella Clinica Elettronica (54%) e nell’integrazione con sistemi regionali e/o nazionali (51%).
Rallenta la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Ad averlo utilizzato almeno una volta, nel 2023, è stato il 35% degli Italiani, contro il 33% rilevato nel 2022 e la maggior parte di loro (53%) afferma di averlo usato solo per le funzionalità legate all’emergenza Covid.
Aumenta la richiesta di nuovi prodotti e servizi basati sul digitale in ambito sanitario. Se alcune delle tecnologie a supporto del paziente a domicilio sono già abbastanza diffuse, come le App per la salute (utilizzate dal 38% dei pazienti cronici o con problematiche gravi – coinvolti nella ricerca svolta in collaborazione con AISC, Alleanza Malattie Rare, APMARR, FAND, FederASMA e Onconauti) o i dispositivi indossabili per monitorare i parametri clinici (29%), quelle più innovative destano la curiosità dei pazienti. Il 49% si dichiara interessato alle tecnologie di realtà virtuale o aumentata, il 47% agli assistenti vocali che forniscono informazioni e supporto in ambito salute. E se tra i medici emerge preoccupazione sul possibile utilizzo inappropriato da parte dei cittadini/pazienti dell’intelligenza artificiale, meno di 2 clinici su 10 hanno timore che l’AI possa sostituire, anche in parte, il proprio lavoro.
“Prosegue la digitalizzazione del Sistema Sanitario – afferma Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Sanità Digitale –, ma il tanto atteso cambio di passo che la Missione 6 Salute del Pnrr avrebbe dovuto imprimere agli investimenti in Sanità digitale non è ancora tangibile. L’utilizzo delle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sta rivelando una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. La difficoltà di comprendere come realizzare concretamente questa opportunità è tra gli ostacoli più rilevanti allo sviluppo della Sanità digitale secondo i principali decisori delle strutture sanitarie (49%), insieme alle limitate risorse economiche (58%)”.
Covid. Aggiornate le indicazioni operative per l’attività odontoiatrica dopo la pandemia. Vademecum in 5 regole
Triage preliminare al telefono e in office; ottenere il consenso dal paziente in modo specifico anche relativamente al rischio da Covid; invitare il paziente al lavaggio o disinfezione delle mani; areare adeguatamente la sala d'attesa e porre attenzione all'igiene delle superfici; utilizzare da parte degli operatori dispositivi di protezione individuale; attuare protocolli operativi predisponendo tutto il necessario prima che entri il paziente. Leggi L'articolo completo al LINK
Medicina estetica e odontoiatria: il punto di Carlo Ghirlanda
(da andi.it) Alla domanda “chi sono i titolari del sorriso?” il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda, risponde senza esitazioni: “Noi”, replicando indirettamente ai medici estetici rappresentati dal Collegio delle società scientifiche che riunisce Agorà, SIME e SIES. Come riportato nell’articolo del Corriere della Sera del 1° giugno u.s., il Presidente ANDI, plaude all’approvazione del Decreto Legge marzo 2023, n. 34, che ha confermato la competenza degli odontoiatri per determinati distretti del volto e definisce “un vero e proprio riordino”, il testo della legge.
Nel corso dell’intervista, Ghirlanda ha altresì ribadito la propria soddisfazione per le altre due norme contenute nel c.d. Decreto bollette: la possibilità di partecipare ai bandi pubblici del SSN per tutti i laureati in Odontoiatria, senza ulteriore specializzazione e la possibilità, per chi ha conseguito la doppia laurea, di iscriversi ad entrambi gli Albi professionali.
Questo l’articolo approvato:
Articolo 15-ter.
(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonchè di attività di medicina estetica)
1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;
b) all’articolo 4, il terzo comma è abrogato.