Ace-Inibitori e Sartani: tempo del sorpasso?
(da Cardiolink) Gli inibitori dell’enzima convertitore dell’angiotensina (ACE-inibitori) sarebbero prossimi a cedere il passo alla categoria farmacologica dei bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB), o sartani, dotati della medesima efficacia clinica e favoriti da una minore incidenza di effetti avversi. È quanto emerge da una recente revisione di letteratura, appena pubblicata su Journal of the American College of Cardiology. Gli Autori hanno revisionato dati provenienti da 119 trials clinici randomizzati, per un totale di oltre 500000 individui trattati con ACE-inibitori o sartani. I risultati dell’analisi indicano che non vi sono differenze in termini di efficacia clinica tra le due categorie farmacologiche, con particolare riferimento all’endpoint surrogato di controllo pressorio e all’incidenza di outcomes cardiovascolari, quali mortalità cardiovascolare o per tutte le cause, infarto del miocardio, scompenso cardiaco, stroke e malattia renale terminale. Di converso, l’incidenza di effetti avversi, principalmente rappresentati dalla tosse, molto più raramente da angioedema finanche fatale, era sbilanciata a discapito degli ACE-inibitori, maggiormente negli individui di colore e negli Asiatici. Sulla scorta di queste osservazioni, gli Autori concludono per l’assenza di solide ragioni per preferire ancora l’uso degli ACE-inibitori a quello degli ARBs. Considerazioni economiche potrebbero essere sollevate rispetto al costo più contenuto degli ACE-inibitori rispetto ai sartani, che, se di poco conto nell’opulento Occidente, potrebbero fare la differenza nei Paesi in via di sviluppo. Di contro, l’aumento del ricorso alla Sanità in caso di effetti avversi potrebbe vanificare il risparmio così ottenuto. Nell’ottica della salvaguardia della Salute dell’individuo, l’opportunità di applicare l’una o l’altra strategia terapeutica dovrebbe tener sì conto di fattori socio-demografici ed economici, ma, al contempo, verificare che ciascuna assicuri un adeguato beneficio pressorio, che è quanto fa la differenza rispetto all’incidenza di eventi cardiovascolari nel lungo temine. (Messerli FH, et al - J Am Coll Cardiol. 2018 Apr 3;71(13):1474-1482. doi: 10.1016/j.jacc.2018.01.058.)
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Corte dei Conti: per i certificati medici facili responsabile è l’Mmg
(da DottNet) Il medico di base che certifichi lo stato di malattia senza effettuare scrupolose verifiche può concorrere al danno erariale anche se vittima di raggiro da parte del dipendente, che mente deliberatamente su sintomi e condizioni di salute. Lo ha stabilito la Corte dei Conti Umbria sez. giurisd., con la sentenza n. 47 del 20 dicembre 2017, ampliando così i profili di responsabilità per gli Mmg. La vicenda trae origine da un procedimento, prima disciplinare e poi penale, avviato contro un dipendente pubblico che svolgeva le sue mansioni presso la Direzione Territoriale del lavoro dell’Umbria. Nello specifico, il soggetto aveva prodotto false attestazioni di malattia redatte da lui con firma e timbro di sanitari ignari, nonché certificati prodotti effettivamente da un medico che ne aveva invece confermato la provenienza. La Procura regionale si è rivolta alla Corte dei Conti competente per ottenere la condanna per danno erariale non soltanto nei confronti del dipendente pubblico, ma persino del sanitario che aveva emesso le relative certificazioni. Il medico in sede di giudizio si è difeso sostenendo di non essere stato coinvolto nel procedimento penale e di aver scrupolosamente verificato le condizioni fisiche del paziente. Ma, sulla base degli atti del procedimento penale acquisiti, la Corte dei Conti ha stabilito come emergesse un quadro diverso: in particolare, il paziente aveva palesato, in alcune intercettazioni telefoniche, la volontà di dichiarare al medico stati patologici inesistenti, certo che avrebbe emesso le relative certificazioni. La Corte dei Conti ha quindi giudicato il medico corresponsabile dell'attuazione del disegno criminoso del lavoratore, seppur non dolosamente ma soltanto colposamente, condannandolo in via sussidiaria al risarcimento del danno patrimoniale all’Erario, pari alla metà dello stipendio indebitamente percepito dal lavoratore nel periodo coperto dalle sue certificazioni.