Ddl Lorenzin è legge, nuove regole per ordini e pene aspre per abusivi. Ecco le novità

(da Doctor33)  #DdlLorenzin è legge! Felice dell'approvazione. Si introducono fondamentali novità per 1 milione di lavoratori, sperimentazione clinica e ricerca, tutela dei pazienti fragili e lotta agli abusi. Si aggiunge un nuovo tassello al percorso di riforma del sistema. Con questo tweet il ministro della Salute Beatrice Lorenzin saluta l'approvazione in Senato, con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti, della legge che modifica la normativa del 1946 sugli ordini, introduce nuove professioni sanitarie, cambia i sistemi elettorali introducendo il vincolo di massimo due mandati per consiglieri e presidenti e istituisce un'area delle professioni sociosanitarie che raggruppa i profili di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. Gli ordini sono definiti "enti pubblici non economici", sussidiari e non più ausiliari dello stato. Agli Ordini di Medici chirurghi, veterinari e farmacisti si affiancano quelli di infermieri - i collegi Ipasvi si trasformano - ostetrici e l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ci sono pure Ordine dei Biologi, degli Psicologi e quello che raggruppa Fisici e Chimici. Saranno tutti articolati per circoscrizioni geografiche /province ma accorpabili a livello regionale e ultraregionale o associabili per particolari funzioni di rappresentanza.

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Responsabilità medica. Per fatti avvenuti prima del 1° aprile 2017 si applica il decreto Balduzzi. La legge Gelli-Bianco non può essere retroattiva

La Cassazione ha deciso di applicare la Balduzzi nel caso di un medico a cui era stato chiesto il risarcimento del danno subito dal paziente per un errore commesso prima del 1° aprile scorso (entrata in vigore della legge Gelli-Bianco) e che secondo la Corte risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Il danneggiato e i suoi eredi devono quindi provare solo il “rapporto di spedalità” e il danno, mentre il sanitario ha l’onere di dimostrare di avere agito in modo professionalmente diligente.  Leggi l'articolo completo al LINK

Influenza: la scienza spiega perché gli uomini esagerano i sintomi

(da M.D. Digital)   Nel coniare il termine men-flu per indicare una tendenza da parte dell'uomo a esagerare la gravità dei propri sintomi influenzali forse gli anglosassoni hanno commesso un errore: sembra infatti che non si tratti di un preconcetto ma di un dato che avrebbe solide basi scientifiche. Insomma, se gli uomini alle prime avvisaglie di un'influenza o di un un raffreddore lamentano di patire tormenti inimmaginabili potrebbero avere ragione. Uno studio pubblicato sull'edizione natalizia di Bmj conferma come gli uomini presenterebbero realmente sintomi influenzali peggiori, a causa di una risposta immunitaria ai virus dell’influenza più debole rispetto a quella delle donne. I primi riscontri provengono da alcuni modelli animali che hanno dimostrato come le femmine dei topi sono in grado di esibire risposte immunitarie più consistenti, facendo ipotizzare che ciò dipenda dall'assetto ormonale. In particolare, sarebbe l'estradiolo ad essere implicato in questo meccanismo. A conferire ulteriore peso a questa teoria vi sono i risultati di uno studio condotto in vitro con cellule epiteliali nasali umane infettate con virus influenzale: l'esposizione delle colture a estradiolo o a modulatori dei recettori dell'estradiolo ha determinato una riduzione dei titoli del virus influenzale nelle cellule prelevate da soggetti di sesso femminile ma non in quelle provenienti da soggetti di sesso maschile.  A questi dati si sovrappongono anche alcuni rilievi epidemiologici che confermano come, durante le stagioni influenzali dal 2004 al 2010 i maschi adulti avevano un rischio più alto di ospedalizzazione; uno studio osservazionale condotto nel Regno Unito sulla mortalità influenzale dal 1997 al 2007 ha evidenziato che gli uomini avevano tassi di mortalità correlati a influenza più elevati di quelli che si registravano nelle donne, a parità di fascia d'età considerata. E questo in maniera indipendente anche da sottostanti condizioni di malattie cardiache, tumori, patologie respiratorie croniche, malattie renali. Altri studi condotti sulle vaccinazioni indicano che le donne sono più responsive, un dato supportato dal fatto che il sesso femminile riporta con maggiore frequenza la comparsa di reazioni sistemiche alla vaccinazione di quanto non si osservi nell'uomo. Nell'uomo con elevati livelli di testosterone inoltre sembra verificarsi una risposta immunitaria inferiore, a dimostrazione che l'ormone maschile avrebbe un effetto immunosoppressore. Questo gap immunitario tra i due sessi avrebbe una spiegazione in termini evolutivi: nel senso che nell'uomo un sistema immunitario meno robusto porterebbe ad alcuni vantaggi evolutivi in quanto avrebbe permesso agli uomini di investire la loro energia in altri processi biologici, come la crescita, lo sviluppo di caratteristiche sessuali secondarie e attività riproduttive. Inoltre, una maggiore gravità dei sintomi avrebbe garantito al sesso maschile una sorta di protezione contro predatori, favorendo il recupero delle energie e quindi traducendosi in una importante strategia di sopravvivenza in un momento di scarsa efficienza fisica. (Kyle S. The science behind “man flu”. BMJ 2017; 359: j5560 doi: 10.1136/bmj.j5560)

Il Biotestamento è legge. Via libera dal Senato. Ecco cosa cambia nel “fine vita” per medici, pazienti e familiari. Il testo e la sintesi

(da Quotidiano Sanità - Giovanni Rodriquez)   L'Aula di Palazzo Madama con 180 voti a favore 71 contrari e 6 astenuti, ha dato il via libera al provvedimento. Un lungo applauso da parte dei senatori presenti in Aula ha così salutato l'approvazione del testo. Da oggi ogni persona maggiorenne, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato, già licenziato dalla Camera, è passato senza modifiche al anche al Senato.  La legge è stata quindi approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni. Al termine del voto finale, l'Aula di Palazzo Madama ha lungamente applaudito l'approvazione del provvedimento. ll provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Per quanto riguarda i minori, il consenso dovrà essere espresso dai genitori o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore. Da oggi, dunque, ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Si potrà esprimere le proprie convinzioni sul consenso o rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e trattamenti sanitari, comprese anche le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat, saranno sempre revocabili. Risulteranno, invece,  vincolanti per il medico e, in conseguenza di ciò, quest'ultimo sarà esente da responsabilità civile o penale. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. In caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, potrà essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.  Di seguito l'analisi del testo articolo per articolo. Articolo 1 (Consenso informato) Detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia. Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo aggiornato e a lei comprensibile circa: - la diagnosi; - la prognosi; - i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative; - le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico. Quanto alle modalità di espressione del consenso - che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico - viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia - o singoli atti del trattamento stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale. Articolo 2 (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita) Affronta il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. Qui si spiega che il medico deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al tratta- mento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative. Nei casi di paziente con prognosi in- fausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Articolo 3 (Minori e incapaci) Detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della dignità. Per l'interdetto - ai sensi dell'articolo 414 del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, anche in tal caso avendo di mira la tutela della dignità. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suogrado di capacità di intendere e di vollere. Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Articolo 4 (Disposizioni anticipate di trattamento) Vengono disciplinate le disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Queste vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia - fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle Dat oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del disponente. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. Circa la forma con cui vengono espresse le Dat viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le Dat possono essere espresse anche attraverso videoregsitrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle Dat. Le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il fascicolo sanitario elettronico, o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono - con proprio atto - regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento in banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano reperibili. Quanto all'istituzione del Registro nazionale delle Dat, questa viene richiamata da un emendamento PD alla manovra attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera, che prevede uno stanziamento di 5 mln in favore del Ministero della Salute. Viene infine stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le Dat. Articolo 5 (Pianificazione condivisa delle cure) Prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la prte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazion o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente. Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 4, relative alle disposizioni anticipate di trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo. Articolo 6 (Norma transitoria) Con una norma transitoria, si sancisce l'applicabilità delle disposizioni della legge ai documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della legge medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa. Articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria) Viene qui posta la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Articolo 8 (Relazione alle Camere) Si spiega che il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

 

Lorenzin: il business delle fake news a danno dei cittadini

(da DottNet)   "Viviamo in un grande mondo di fake dietro le quali ci sono grandissimi interessi economici. E'un vero business che si fa sulla pelle dei cittadini, e' una nuova frontiera e dobbiamo avere strumenti sia legislativi che culturali per poterla combattere". A dirlo è il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo su Rai Isoradio.  "Il primo di questi strumenti - aggiunge il ministro - è la cultura, la cultura scientifica. Non è un caso che siamo stati gli ultimi in tutti i corsi di matematica, nelle gare di matematica negli ultimi 30 anni e accanto a questo abbiamo avuto anche una decadenza della cultura scientifica. Su questo si lavora nel mondo della scuola, per questo ringrazio moltissimo per il lavoro fatto anche il Miur, ma anche capendo e prestando attenzione a quello che leggiamo sul web".   
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Medici di famiglia sfatano ‘fake news’, online portale Simg

(da AdnKronos Salute)  Guerra alle 'fake news'. Si chiama Omnia Salute il primo portale certificato curato dai medici di famiglia per i cittadini e i pazienti. Lanciato durante il 34esimo Congresso della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), il sito (www.omniasalute.it) è costruito su tre livelli: il primo di tipo informativo sulle principali patologie, dall'influenza all'osteoporosi, dalle allergie alle malattie sessualmente trasmesse al diabete, fino all'ipertensione. Senza tralasciare i consigli di prevenzione su vaccinazioni, screening e stili di vita.  

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