(da fimmg.org e Firenze Medica)
Le norme della legge sull'omicidio stradale, approvate nel 2016, hanno reso pesantissime le sanzioni per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni conseguenti a incidenti stradali.
È bene ricordare che, ai sensi dell'articolo 583 comma 1 n. 1) CP, una lesione personale può esser qualificata grave anche nel caso in cui dal fatto derivi «una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni». Si tratta di un'evenienza assai frequente, in cui, non di rado, manca qualsiasi oggettività medica idonea a connotare lo stato fisico della vittima: si pensi, ad esempio, al classico "colpo di frusta". In tali casi, è prassi che il danneggiato produca (a fini assicurativi) una serie di certificati medici che possono portare a un prolungamento della prognosi ben oltre la soglia di quei 40 giorni che, a mente dell'articolo 583 comma 1 n. 1) CP, fanno qualificare il fatto come "grave".
Ebbene, è evidente come una simile situazione possa facilmente portare conseguenze molto gravi in quanto
il solo fatto che sussista una prognosi superiore ai 40 giorni, potrebbe determinare, ANCHE IN ASSENZA DI QUERELA, l'avvio di un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi, ex articolo 590 bis CP.
Il che comporterebbe, nell'ipotesi migliore, la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, nonché la revoca della patente di guida per 5 anni. Ad una collega MMG e' stato contestato l'omissione di atti di ufficio (invece che l'omissione di referto!) per non aver fatto pervenire il referto alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri, etc) in un caso di incidente stradale che aveva comportato certificazioni, rilasciate dalla collega, la cui prognosi complessiva era superiore ai 40 giorni. Non solo, ma chi in conseguenza delle certificazioni con prognosi superiori a 40 giorni si trovi a dover subire un processo farà di tutto per dimostrare che la prognosi del danneggiato sia stata formulata in modo eccessivo. Pertanto
si raccomanda grande attenzione e prudenza nel rilasciare certificati che in qualunque modo, complessivamente determinino una prognosi superiore a 40 giorni. La raccomandazione vale anche se i certificati sono stati precedentemente redatti da altri medici e i quaranta giorni vengono a determinarsi con un certificato di prosecuzione.
Si raccomanda di formulare prognosi superiori a 40 giorni in caso di lesioni da incidenti stradali solo in presenza di condizioni il più possibilmente oggettivabili , onde evitare azioni di contestazione della prognosi, promosse dagli avvocati del colpevole dell'incidente, con conseguenti spese legali, presenze in tribunale e, nei casi più gravi anche il rischio di dover rispondere di certificazioni compiacenti o di altri reati connessi. Nei casi ove non si possa evitare di rilasciare certificati per incidenti stradali con prognosi superiore a 40 giorni ricordarsi di consegnare il referto (rapporto) a carabinieri o polizia facendosi rilasciare prova dell'avvenuta presentazione da conservare.
Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.)
- a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;
- b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;
- c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;
- d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
- e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.